Famiglia – Separazione – Spese ordinarie – Preventivo assenso dell’altro coniuge – Esclusione – Diritto al rimborso – Sussiste – Fattispecie relativa a corsi di lingua straniera per i figli minori
In sede di separazione dei coniugi, le spese ordinarie (quelle certe nel loro ordinario e periodico ripetersi come ad es. le spese scolastiche o mediche) relative ai figli minori non necessitano di un preventivo accordo, né tantomeno di una preventiva informativa a differenza di quelle straordinarie, pertanto il coniuge che anticipa le spese ordinarie ha diritto a vedersi rimborsata la metà della somma. Nella fattispecie, la moglie aveva anticipato integralmente le spese per il corso di lingua straniera del figlio minorenne.