Circolazione stradale – Sinistri – Risarcimento del terzo trasportato – Condizioni e presupposti
La tutela rafforzata ex art. 141, d.lgs. 7 settembre 2005, n.209 (risarcimento del terzo trasportato), Codice delle assicurazioni private, a favore del terzo trasportato presuppone che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario un urto materiale tra di loro. Nel caso di incidente con un unico veicolo, l’azione diretta esperibile dal soggetto trasportato è quella disciplinata dall’art. 144, (azione diretta del terzo trasportato), Codice delle assicurazioni private, nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile. L’azione di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato richiede, inoltre, l’accertamento della responsabilità di quest’ultimo, incompatibile con il meccanismo dell’art. 141, Codice delle assicurazioni private, che prescinde da tale accertamento.