Atto amministrativo – Passaporto – Rilascio – Diniego – Per omesso pagamento di pene pecuniarie comminate dal giudice penale – Legittimità
Ai sensi dell’art. 3 lett. d), legge n. 1185/1967, il passaporto non può essere rilasciato a coloro che “debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi casi il nulla osta del giudice dell’esecuzione”. Pertanto, è legittimo il diniego opposto dal questore al rilascio del passaporto qualora il richiedente non abbia saldato pene pecuniarie comminate dal giudice penale attraverso sentenze.