Corte di Cassazione, sez. II, 30 agosto 2025, n. 24235

Edilizia e urbanistica – Sopraelevazione – Condizioni e presupposti ex art. 1127, comma 2, c.c. – Normativa antisismica – Doppia conformità – Assenza – Effetti

Premesso che ai sensi dell’art. 1127, comma 2, c.c. la sopraelevazione degli edifici non è ammessa qualora le condizioni statiche del manufatto edilizio non lo consentono, inoltre si deve rispettare la doppia conformità delle norme antisismiche ovvero delle norme vigenti al momento della sopraelevazione e di quelle in vigore al momento della contestazione. Pertanto, si deve procedere al ripristino dello stato dei luoghi qualora non ricorrano le predette condizioni.