Consiglio di Stato, sez. IV, 3 luglio 2025, n. 5747

Appalto – Gara – Atti – Scritti in lingua straniera – Traduzione – Necessità – Condizioni e presupposti

Ai sensi dell’art. 168, comma 5, Codice dei contratti pubblici, l’obbligo della traduzione in lingua italiana di atti della gara ad evidenza pubblica necessita quando il documento sia stato redatto soltanto in lingua straniera. Di contro, il predetto obbligo non sussiste qualora i documenti originali siano stati redatti sia in lingua straniera che in italiano con una doppia sottoscrizione per ciascuno dei due testi. Pertanto, la presenza di un documento originale in lingua italiana esclude la necessità di un’ulteriore traduzione ufficiale.