Ambiente e paesaggio – Danno ambientale – Inquinamento storico – Responsabilità solidale – Fattispecie
Come anche di recente affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1969), la responsabilità per il danno ambientale, quale species di responsabilità aquiliana, ha natura solidale con la conseguenza che l’adempimento dell’obbligo risarcitorio, anche in forma specifica, può essere richiesto a ciascun corresponsabile, ferma restando la possibilità in capo al corresponsabile che abbia integralmente sostenuto le spese di rivalersi in capo agli altri corresponsabili in proporzione ai rispettivi contributi oggettivi e soggettivi di partecipazione. Nella fattispecie, con ordinanza n. 28 del 23 dicembre 2022 il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha accertato la responsabilità di Speedline S.r.l. e di Fintecna S.p.a. per l’inquinamento storico di un’area individuata nella p. ed. 1361, C.C. Dodiciville, in passato utilizzata prima per la produzione e poi per la lavorazione dell’alluminio, e ha ordinato alle predette società di provvedere alla bonifica del sito inquinato, intimando loro di presentare un piano di caratterizzazione all’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima ed al Comune di Bolzano.