Edilizia e urbanistica – Soppalco – Notevoli dimensioni – Permesso di costruire – Necessità – Fattispecie
Deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 29 gennaio 2024, n. 295). Nella fattispecie, si trattava di un soppalco avente una superficie di circa 60 mq, impostato a quota 2,80 mt, con altezza interna pari a 1,90 mt., realizzato in assenza di ogni titolo abilitativo