Corte di Cassazione, sez. III, 3 ottobre 2025, n. 26670

Circolazione stradale – Pedone – Investimento fuori dalle strisce pedonali – Valutazione della corresponsabilità da parte del giudice di merito – Legittimità – Fattispecie

Qualora un pedone venga investito la presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2054 comma 1, c.c. a carico del conducente dell’autovettura investitrice può essere suscettibile di limitazione quando emerga una condotta colposa del pedone ex art. 1227 c.c. e dell’art. 190, comma 2, Codice della strada, il quale pone a carico di colui che attraversa la strada, in assenza di strisce pedonali, di effettuare l’attraversamento prestando la dovuta attenzione per evitare situazioni di pericolo per se stesso o per gli altri. Pertanto, il giudice di merito è chiamato ad accertare le rispettive responsabilità avendo la potestà di ridurre la quota di risarcimento spettante al pedone investito in proporzione della sua responsabilità nel causare l’incidente. Nella fattispecie, il giudice ha riconosciuto il 75% di corresponsabilità a carico del pedone investito che aveva attraversato la strada in un tratto privo di strisce pedonali, con l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli, senza prestare la dovuta attenzione e in condizioni di visibilità ottimali.