Beni culturali – Attestato di libera circolazione – Acquisto coattivo – Art. 70, d.lgs. n. 42/2004 – Questione di legittimità costituzionale – Artt. 3, commi 1, 9, commi 1 e 2, 41, 42 e 97, comma 2, Costituzione – Non manifesta infondatezza – Uscita definitiva del bene culturale dal territorio nazionale – Art. 65, comma 3, 4 e 4-bis, secondo periodo, d.lgs. n. 42/ 2004 – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza
Per contrasto con gli artt. 3, commi 1, 9, commi 1 e 2, 41, 42 e 97, comma 2, Costituzione, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70, Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella parte in cui consente all’Ufficio esportazione della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, competente per territorio, di proporre al Ministero della cultura l’acquisto coattivo del bene culturale per la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all’interessato, qualora non abbia già provveduto a rilasciare o a negare l’attestato di libera circolazione. Inoltre, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, Costituzione non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 65, comma 3, 4 e 4-bis, secondo periodo, d.lgs. n. 42 del 2004 (“uscita definitiva del bene culturale dal territorio nazionale”), nella parte in cui, al suo secondo periodo, consente all’Ufficio di esportazione, all’atto della ricezione della autodichiarazione finalizzata al trasferimento di opera all’estero, di avviare il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale di cui all’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004 solo nell’ipotesi in cui la medesima ricada nella fattispecie ex art. 10, comma 3, lett. d-bis) del medesimo decreto.