Circolazione stradale – Sanzione amministrativa – Ritiro della patente – Giudizio di opposizione – Onere della prova – Fattispecie
Nel giudizio di opposizione con oggetto il ritiro della patente l’onere di allegazione grava sull’opponente mentre l’onere della prova segue la regola generale ex art. 2697 c.c. per cui è la P.A. che deve provare in giudizio i fatti posti a sostegno del provvedimento adottato per ritirare la patente del conducente sanzionato in via amministrativa. Nella fattispecie, il ricorrente contestava la sospensione della patente disposta dalla Prefettura per guida in stato di ebbrezza e lamentava la mancata produzione, in sede amministrativa, delle misurazioni strumentali e dei rilievi dell’incidente.