TAR Campania, Napoli, sez. VI, 17 ottobre 2025, n. 6789

Atto amministrativo – Diritto di accesso – Accesso civico – Istanza – Spirito di rivalsa verso l’amministrazione – Diniego – Legittimità – Fattispecie

Pur costituendo l’accesso civico generalizzato uno strumento di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e di promozione della loro partecipazione all’attività amministrativa, nondimeno esso non può essere impiegato in maniera distorta e divenire causa di intralcio all’azione della pubblica amministrazione. Pertanto, è legittimo il diniego opposto dal Comune qualora l’istanza di accesso civico sia connotata da un oggettivo spirito di rivalsa del richiedente verso l’amministrazione destinataria della domanda. Nella fattispecie, si trattava di due istanze di accesso, ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 195/05, dell’art. 6, d.lgs. n. 97/16 e dell’art. 5, d.lgs. n. 33/13, al fine di ottenere copia dei titoli abilitativi edilizi, anche di accertamento di conformità urbanistica, di condono edilizio o ex artt. 142 e 167 del d.lgs. n. 42/04, per manufatti ubicati nel territorio del Comune di Barano d’Ischia.