Professioni e mestieri – Concorso – Candidato – Esclusione – Graduatoria finale – Impugnazione – Omissione – Effetti – Fattispecie
La mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile (cfr.: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 17 dicembre 2025, n. 22884; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119; Consiglio di Stato, Sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959). Pertanto, il partecipante ad un concorso, che abbia impugnato il proprio atto di esclusione, ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti. Nella fattispecie, si trattava del concorso a 400 posti di Notaio indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022