Appalto – Gara – Convenzione con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale – Opzione alternativa – Condizioni e presupposti – Specifica motivazione – Necessità – Regola della evidenza pubblica – Prevalenza – Fattispecie
L’art. 56, Codice del terzo settore, dispone al comma 1° che “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”. La previsione normativa, pur costituendo espressione dell’indubbio favor dell’ordinamento nei confronti degli enti del terzo settore, contempla una mera facoltà di sottoscrivere convenzioni in tale ambito con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale, come emerge dall’utilizzo del verbo “possono”. Tale opzione è esercitabile sulla base di un’adeguata motivazione, volta a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dalla disposizione normativa e, inoltre, che le predette convenzioni siano “più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”. Infatti, l’affidamento di servizi sociali rientra, di per sé, nell’ambito applicativo della disciplina europea e nazionale in materia di appalti pubblici, con la conseguenza che, in linea di principio, “il ricorso alle procedure di cui al Codice del terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore “sociale” dell’affidamento” e che “(…) nelle ipotesi in cui la gratuità sia considerata esimente dalla applicazione del codice, ciò non di meno essa costituisce, in sé, un vulnus al meccanismo del libero mercato ove operano imprenditori che forniscono i medesimi servizi a scopo di lucro e dunque in maniera economica mirando al profitto. La motivazione della scelta quindi non solo è opportuna, ma deve considerarsi condicio sine qua non per l’esercizio di un tale potere” (Consiglio di Stato, parere della Commissione speciale n. 2052 del 20 agosto 2018). Di conseguenza, la regola generale, discendente dalla disciplina nazionale ed europea, consiste pur sempre nell’affidamento dei contratti mediante procedure di evidenza pubblica. Nella fattispecie, si trattava della procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto di campioni biologici e antiblastici per le Aziende sanitarie della Regione Umbria.