Circolazione stradale – Centro abitato – Divieto di sosta – Natura giuridica – Adozione – Polizia municipale – Legittimità – Delibera della giunta comunale – Esclusione – Fattispecie
Per giurisprudenza costante, i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati sono espressione di scelte ampiamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell’Autorità amministrativa (polizia municipale). Infatti, l’articolo 7, comma 1, lettera f), Codice della strada, prevede la necessità di una deliberazione della Giunta comunale soltanto per l’istituzione di aree di sosta a pagamento, ma non anche per l’istituzione di divieti di sosta, che costituisce atto gestionale. Inoltre, i predetti atti istitutivi, se impugnati davanti al giudice amministrativo, non sono sindacabili nel merito circa la congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza (Consiglio di Stato, sez. V, 13 febbraio 2009 n. 825; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 7 febbraio 2019, n. 121; TAR Molise, sez. I, 21 aprile 2016, n. 186). Nella fattispecie, si trattava del divieto di sosta disposto con ordinanza della Polizia municipale del Comune di Caserta.