TAR Toscana, sez. III, 9 gennaio 2026, n. 32

Energia – Impianti fotovoltaici – Installazione – Centri storici – Scia – Sufficienza – Fattispecie

Costituendo il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili un obiettivo di interesse nazionale, deve ritenersi non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Al contrario la presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo dovendo, invece, l’attenzione degli enti preposti essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2808/2025). Pertanto, è illegittimo il provvedimento comunale che annulla la scia presentata per l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture di degli edifici di rilevanza storica ubicati all’interno del centro urbano in presenza della autorizzazione paesaggistica che autorizzava la predetta installazione sia pure condizionata a che he i pannelli venissero disposti sulle falde in modo da formare una figura geometrica regolare e che venissero utilizzate lastre di tipo non riflettente. Nella fattispecie, una impresa presentava al Comune di Manciano una scia per la per rimozione e smaltimento delle lastre di copertura in amianto di tre capannoni a destinazione produttiva e loro sostituzione con delle lastre in lamiera grecata coibentata destinate ad ospitare un impianto fotovoltaico.