Famiglia – Separazione – Addebito – Semplice telefonata registrata – Sufficienza – Deposito in giudizio della copia in luogo dell’audio originale – Irrilevanza -Fattispecie
Al fine di pronunciare la separazione con addebito è sufficiente anche la registrazione di una sola telefonata che assume piena rilevanza probatoria dell’infedeltà coniugale anche se in giudizio sia stata depositata una copia della registrazione in luogo dell’audio originale. Nella fattispecie, la moglie registrava una telefonata intercorsa tra il marito e l’amante che poi depositava in giudizio in copia e non con l’audio originale.