Eni culturali – Aree urbane – Sottosuolo – Vincolo archeologico – Legittimità – Testo integrale della sentenza
E’ legittimo il vincolo archeologico (art. 20, d.lgs. n. 42/2004) imposto sul sottosuolo di aree urbane qualora si debba procedere alla demolizione e alla integrale ricostruzione di edifici sovrastanti le cui fondamenta insistono su aree archeologiche.
Pubblicato il 19/01/2026
- 00026/2026REG.PROV.COLL.
- 00949/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2024, proposto da
Antonino Sobbrio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessio Papa e Antonio Sottile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Salvatore La Galia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 132/2024, resa tra le parti, pubblicata in data 10 gennaio 2024 e non notificata, con cui era dichiarato in parte improcedibile ed in parte infondati i ricorsi proposti
per l’annullamento,
- a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – del provvedimento prot. n. 2969 del 20 febbraio 2020 con il quale la Soprintendenza di Messina ha comunicato di aver “avviato le procedure di richiesta per il finanziamento da parte dell’Assessorato BB.CC.AA. e I.S. di Palermo di una perizia di scavo archeologico nell’area “B”” e, in ragione di ciò, ha disposto nelle more il divieto di esecuzione di qualsivoglia attività fino al compimento degli scavi di cui alla suddetta perizia;
– degli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compresi, ove occorra, la nota prot. n. 3397 del 26 febbraio 2020, di trasmissione del verbale redatto in data 18 febbraio 2020, e il predetto verbale;
e per la condanna al risarcimento di tutti i danni prodotti dal provvedimento impugnato;
- b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 22 gennaio 2021: – della determina prot. 21305 del 20 novembre 2020 con la quale il RUP ha approvato l’aggiudicazione definitiva dei lavori di scavo alla Ditta “ISA Restauri e Costruzioni s.r.l.”;
– del decreto d.d. n. 1268/2020 del 24 settembre 2020 di variazione compensativa – esercizio finanziario 2020 – dal capitolo 776016 al capitolo 776015;
– e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi, ove occorra, le note prot. n. 40834 del 16 ottobre 2020 e prot. n. 2945 del 31 luglio 2020 del Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S, la validazione tecnica del RUP del 30 settembre 2020, il parere tecnico del RUP prot. int. n. 16669 del 2 ottobre 2020 (entrambi non conosciuti nel loro contenuto) e la perizia di somma urgenza;
- c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 21 aprile 2021: – del d.D.G. n. 208/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale BB.CC. e AA. della Regione Siciliana ha decretato “l’occupazione temporanea ed urgente delle aree site nel Comune di Messina (FMC 231, particelle 8 (parte), 10 (parte), 12, 14 (parte), 15, inserite nel piano particellare con l’elenco delle relative ditte proprietarie”;
– delle note prot. n. 4223/2021 e 424/2021con le quali è stato comunicato che in data 14 aprile 2021 si sarebbe proceduto all’esecuzione del suddetto decreto di occupazione (in corso di notifica) con la stesura di apposito verbale di consistenza dei luoghi e assunzione in possesso temporaneo in contraddittorio;
– del d.DS. n. 4399 del 14 dicembre 2020, registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 4640 – imp. n. 7 del 7 gennaio 2021, con il quale il Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S della Regione Siciliana ha provveduto “ad approvare in linea amministrativa la perizia di spesa, il contratto di appalto stipulato con la Ditta Isa Restauri e Costruzioni S.r.l., il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione e ad impegnare la somma di € 62.307,96”;
– della nota prot. n. 2858 del 20 gennaio 2021 del Dirigente del Servizio 7 del Dipartimento BB.CC. e I.S. di comunicazione del suddetto d.D.S. n. 4399 del 14 dicembre 2020;
– e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi, ove occorra, la verifica del progetto del RUP del 7 settembre 2020, la Determina del RUP prot. n. 16741 del 2 ottobre 2020, la determina del RUP prot. n. 19660 del 3 novembre 2020, il contratto prot. n. 21361 del 23 novembre 2020, numero RdO 2659699;
- d) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 26 ottobre 2021: – del provvedimento della Soprintendenza di Messina prot. n. 16552 del 15 luglio 2021, di autorizzazione alla ripresa dei lavori, nella parte in cui presuppone la legittimità della sospensione dei lavori disposta con il provvedimento della Soprintendenza prot. n. 2909/2020;
– e di tutti i successivi atti e provvedimenti connessi e conseguenti nonché la legittimità delle indagini archeologiche effettuate nell’area B (giusta perizia D.D.S. n. 4399 del 14 dicembre 2020);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante premette di essere comproprietario (in parte) e promissario acquirente (in altra parte) di un compendio immobiliare ubicato in Messina, in catasto al fg n. 231, partt. nn. 8, 9, 10, 12, 14 e 15, relativamente al quale è stato presentato un progetto definitivo di demolizione e ricostruzione ai sensi della l. reg. n. 6/10 per la riqualificazione del patrimonio edilizio, assentito dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina con l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 4708 del 5 giugno 2012, corredata del parere della Unità operativa di base per i beni archeologici (nota n. 1214 del 29 maggio 2012), nel quale è stato previsto che lo smantellamento della pavimentazione esistente avrebbe dovuto essere condotto sotto il controllo di detta Unità operativa e la posa in opera delle fondazioni dei nuovi fabbricati avrebbe dovuto essere preceduta da attività di “bonifica” archeologica. Espone, dunque, che con d.D.G. n. 363 del 26 febbraio 2019 era apposto vincolo archeologico limitatamente al sottosuolo del predetto compendio immobiliare. Con nota del 15 aprile 2019 le ditte proprietarie trasmettevano alla Soprintendenza elaborati integrativi nonché comunicato che, in conformità ai suddetti atti autorizzativi, i lavori sarebbero stati realizzati in tre fasi: la prima consistente nella pulizia del piano di campagna e nello smonto della facciata; la seconda consistente nello scavo dell’area di sedime fino al raggiungimento dei piani di posa delle fondazioni; la terza consistente nella realizzazione delle opere progettate. Con nota prot. n. 2953 del 13 maggio 2019 la Soprintendenza di Messina autorizzava i lavori della “prima fase” che è stata regolarmente completata. Con parere prot. n. 4580 del 5.12.2019, trasmesso con nota soprintendenziale prot. n. 7963 del 12 dicembre 2019, la Soprintendenza – Unità Operativa di Base Sezione per i Beni Archeologici – autorizzava, dunque, l’esecuzione della suddetta seconda fase, scegliendo di contemperare le esigenze di approfondimento archeologico disponendo che le indagini fossero eseguite dai proprietari secondo le precise modalità e sotto la supervisione del medesimo Ente di tutela. Per quanto d’interesse della presente controversia, dunque, l’appellante rileva che con verbale del 18 febbraio 2020 i funzionari responsabili della Sezione archeologica della Soprintendenza attestavano la regolarità delle opere di scavo dell’area e l’insussistenza “nella restante parte dell’Area B” di ulteriori rilevanti strutture archeologiche o tracce delle stesse fino alla quota di posa delle fondazioni e, conseguentemente, dichiaravano il completamento delle prescritte indagini archeologiche e la positiva conclusione della “fase 2”.
Si duole che, tuttavia, a distanza di due giorni, la Soprintendenza di Messina trasmetteva la nota prot. n. 2969/2020, con la quale, per un verso, rilasciava il nulla osta alla prosecuzione degli interventi progettuali previsti per l’area “A” e, per altro verso, comunicava di aver avviato le procedure di richiesta per il finanziamento da parte dell’Assessorato BB.CC.AA. e I.S. di Palermo di una perizia finalizzata al futuro completamento dell’indagine archeologica con l’approfondimento dello scavo nell’area B “al fine di accertare l’estensione della necropoli già ampiamente esplorata (…) nei tratti ricadenti nell’isolato e nei comparti limitrofi” e, in ragione di ciò, disponeva il divieto di esecuzione di qualsivoglia attività nella cd “area B”. Lamenta, dunque, che l’esecuzione delle predette opere era avvenuta solo nel mese maggio 2021, con il rinvenimento di un phitos e di alcune tegole e di taluni frammenti ceramici. Deduce, dunque, che non sarebbe stato scoperto nulla di rilevante e lamenta gli scavi eseguiti per conto dalla Soprintendenza avrebbero portato ad una consistente variazione dei parametri geotecnici. Con provvedimento prot. n. 16552 del 15 luglio 2021 la Soprintendenza di Messina autorizzava la ripresa dei lavori senza l’esecuzione delle necessarie opere di ripristino della originaria consistenza geotecnica del terreno interessato dai suddetti scavi.
Avverso la sentenza di primo grado, l’istante propone, dunque, appello per i seguenti motivi:
I – error in iudicando, travisamento dei fatti e degli atti di giudizio, omessa pronunzia e motivazione contraddittoria e erronea, violazione dell’art. 112 c.p.c., del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, degli artt. 1, 2, 10 3, 6 e 21 quater, l. n. 241/90, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, violazione dei principi di economicità, efficienza e buon andamento della p.a., illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, del principio di proporzionalità e falsa applicazione degli 41 e 42 Cost. , avendo asseritamente la Soprintendenza cambiato idea circa il proseguimento delle indagini, disponendo la sospensione dei lavori, con un aggravio della spesa pubblica, asseritamente non giustificato; la sentenza appellata non avrebbe neppure motivato in ordine all’illegittimità di una sospensione sine die;
II – error in iudicando per i profili già sopra indicati e violazione degli artt. 28, 88, 89 e 150, d.lgs. n. 42/2004, 163 d.lgs. n. 50/2016, 176 d.P.R. n. 207/2010, poiché il T.A.R non avrebbe motivato in ordine agli altri vizi dedotti, in particolare con riguardo all’adozione di provvedimenti straordinari da parte dell’Amministrazione e non essendo rinvenibili le eccezionali ragioni d’urgenza, derivandone un’asserita abnorme durata dell’ingiusta sospensione dei lavori subita dall’odierno appellante;
III – ancora error in iudicando per omessa motivazione, responsabilità dell’Amministrazione da atto illegittimo e condotta colposa, negligente e antilirica, violazione del principio di buona fede e affidamento, e dell’art. 2043 c.c.; con conseguente richiesta di risarcimento dei vantati gravi danni connessi all’asseritamente ingiusto fermo cantiere e per gli oneri connessi alle opere di consolidamento dell’area in conseguenza degli ulteriori scavi archeologici di approfondimento.
In via istruttoria, l’appellante chiede l’ammissione di una consulenza tecnica o di una verificazione. L’Amministrazione si è costituita, evidenziando che la predetta area, sottoposta a vincolo archeologico, ricade in un più ampio settore dell’abitato che conserva importanti evidenze archeologiche, da collegare ad una delle necropoli urbane dell’antica Messana (la “Necropoli degli Orti della Maddalena”, più recentemente indicata come “necropoli meridionale”), e si colloca in un settore intermedio rispetto a porzioni di territorio già interessati da scavi sistematici che, tra il 1990 ed il 2013, hanno consentito di rinvenire imponenti depositi archeologici, offrendo uno spaccato di eccezionale interesse per la storia della città e la conoscenza degli usi funerari nel lungo periodo di utilizzo.
Sulla base di tali considerazioni, subito dopo la demolizione, nel 2018, di gran parte dei fabbricati tardo settecenteschi che insistevano nell’area e a seguito della presentazione del progetto, si era ritenuto indispensabile, per ovvie ragioni di tutela, apporre un vincolo archeologico diretto ai sensi degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42/2004, limitatamente al sottosuolo, allo scopo di proteggere il deposito archeologico sottostante, fino ad allora sigillato e preservato dagli edifici tardo settecenteschi, evitando danni non solo alle sepolture ma anche ai corredi. Per tali motivi, l’Autorità paesaggistica, pur esprimendo parere favorevole al progetto preliminare presentato dall’odierno appellante per la realizzazione del citato progetto edificatorio, subordinava tale assenso alla condizione che la realizzazione del fabbricato fosse preceduta dalla bonifica preventiva dell’area mediante scavo archeologico da condurre a mano e con personale specializzato, e, su tali presupposti veniva espresso parere favorevole al progetto definitivo.
I lavori di scavo dell’Area “B”, iniziati il 24 gennaio 2020, consentivano di portare alla luce, nel settore immediatamente a ridosso del muro residuo degli edifici settecenteschi preesistenti, 8 sepolture disposte secondo un preciso allineamento NE/SW, riferibili al III-II sec. a.C. Precisa che nel verbale in contraddittorio del 18 febbraio 2020 si dava atto che l’esplorazione era da ritenersi conclusa fino alla quota raggiunta (- 1,40) corrispondente a quella prevista in progetto per la posa delle fondazioni, con la completa esplorazione delle sepolture affiorate fino a quella quota, ma, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, non si dichiarava in alcun modo l’insussistenza della necessità di approfondire l’indagine sotto tale quota.
La richiesta di finanziamento (poi reiterata con successive note del 20 aprile 2020 e del 21 luglio 2020) era comunicata agli interessati con la nota n. 2969 del 20 febbraio 2020. Evidenzia, altresì, che con nota del 10 giugno 2020 i proprietari comunicavano la prosecuzione degli interventi nell’Area “A”.
Contro deduce, dunque, che a decisione tecnico-scientifica della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina di avviare una ulteriore indagine archeologica nello strato di sottosuolo inferiore a quello già esaminato in concomitanza dei lavori di posa delle fondazioni del progetto degli appellanti, per un verso, troverebbe piena legittimazione nel vincolo gravante sul predetto sottosuolo e negli esiti della esplorazione archeologica già effettuata sino al livello delle predette fondazioni, e, per altro verso, non si porrebbe in alcun rapporto di contraddittorietà o di incompatibilità con il precedente operato dell’organo di tutela. Ancora, l’Amministrazione ha precisato che l’occupazione temporanea si è svolta dal 14 aprile 2021 al 12 giugno 2021, ed è stata limitata a una stretta fascia di terreno, nella quale lo scavo, condotto fino a q. -1,70 m ca. con limitati approfondimenti fino a 2 m, eseguiti attraverso n. 3 saggi di 2,00 x 1,00 m ciascuno, ha consentito di riportare in luce, al di sotto dei livelli della necropoli, fasi e strutture riferibili ad un periodo di frequentazione dell’area databile tra il VI e il V sec. a.C. utilissime per la risoluzione del problema dell’occupazione della zona in età tardo arcaica e protoclassica. Né potrebbe attribuirsi a negligenza o inadempienza dell’Amministrazione per il tempo intercorso tra la richiesta della perizia di scavo ed il finanziamento della stessa da parte del Dipartimento BB.CC. e I.S., posto che la Soprintendenza ha avviato la richiesta di autorizzazione urgente agli scavi immediatamente dopo la conclusione dei lavori (avvenuta il 17 febbraio 2020). La richiesta di finanziamento non potrebbe peraltro configurarsi come sospensione “sine die” dei lavori, ponendosi piuttosto come misura parzialmente limitativa ai lavori medesimi per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell’iter amministrativo. L’Amministrazione, poi, eccepisce il difetto di interesse con riguardo alle contestazioni afferenti alla illegittimità dei provvedimenti di finanziamento e di affidamento dei lavori sotto il profilo della mancata sussistenza dei presupposti di urgenza. Ribadisce che tutto il procedimento si sarebbe svolto con tempestività.
Non vi sarebbe stata, alcuna violazione degli artt. 88 e 89 del d.lgs. n. 42/2004. La sospensione temporanea dei lavori nell’area “B” non si inserirebbe – a differenza della successiva occupazione temporanea dell’area – nel paradigma dell’art. 88 cit., ma sarebbe espressione dei generali poteri cautelari dell’Autorità archeologica, oltre che del potere di adottare le “misure cautelari e preventive” di cui all’art. 28 del Codice, inclusa la sospensione di lavori già iniziati (comma 1), senza che possano ad essa correlarsi indennizzi.
Precisa, altresì, che per quanto attiene al contestato affidamento ad un soggetto terzo della perizia archeologica di approfondimento, tale determinazione rientrerebbe nelle valutazioni proprie dell’Autorità archeologica ai sensi dell’art. 89 del Codice dei beni culturali, come precisato anche nelle circolari emanate in materia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (tra le altre, n. 30/2019, n. 4/2019, n. 7/2019). Peraltro le ditte proprietarie non avrebbero i requisiti per essere inclusi nelle categorie specializzate per l’affidamento dei lavori di scavo.
Di conseguenza l’Amministrazione appellata contesta l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda di risarcimento danni. In nessuno degli atti notificati la domanda risarcitoria, inizialmente del tutto generica, sarebbe stata articolata con l’allegazione specifica degli elementi costitutivi dell’illecito fonte della invocata responsabilità e con l’allegazione specifica e quantificazione delle singole voci di danno. Soltanto invece nella memoria difensiva (non notificata) depositata il 20 ottobre 2023 i ricorrenti avrebbe svolto considerazioni in ordine agli elementi costitutivi del dedotto illecito e proceduto alla indicazione delle singole voci di danno procedendo, per relationem alla consulenza tecnica dell’8 ottobre 2023, ad una quantificazione dei danni (€ 6.645.393,09). “tipo” di pretesa, senza specificazione dei danni richiesti).
Con memora in replica l’appellante ha contro dedotto, precisando le voci del danno patito e vantando anche la spettanza di un’indennità da attività lecita.
All’udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – L’appello è infondato.
II – In ragione della natura della pretesa, che ormai mantiene interesse – per quanto di seguito precisato – unicamente per i profili risarcitori, i motivi possono essere esaminati insieme.
II – Dalla documentazione in atti emerge con chiarezza che l’area d’interesse avesse già un’accertata rilevanza da punto di vista archeologico, essendo inserita in un contesto caratterizzato da ritrovamenti significativi tanto da comportare l’apposizione del vincolo sul sottosuolo con d.D.G. n. 363 del 26 febbraio 2019.
Le doglianze di parte appellante sono tese a porre in discussione le valutazioni tecnico discrezionali dell’Autorità archeologica, attraverso la formulazione di censure che tendono a affermare la contraddittorietà delle determinazioni assunte.
Tuttavia, gli assunti di parte appellante sono smentiti per tabulas.
Nessuna contraddizione può essere evidenziata nella decisione assunta dall’Amministrazione di esperire una prima indagine in collaborazione con la ditta e sotto la vigilanza dell’Ente di tutela e la successiva determinazione di procedere ad altri scavi ad una quota inferiore.
Del resto la tesi di parte appellante risulta contraddetta dal ritrovamento di reperti che l’Amministrazione ritiene significativi per la ricostruzione storica.
Né le affermazioni di parte appellante risultano in alcun modo idonee a confutare i dati tecnici forniti dall’Amministrazione.
Le determinazioni assunte, pertanto, lungi dall’essere immotivate e estranee al perimetro di poteri di ricerca spettanti all’Ente di tutela, trovano il fondamento normativo negli artt. 88 e 89 del Codice dei beni culturali e sono ampiamente giustificati nelle motivazioni dei provvedimenti censurati, così come anche la sospensione dei lavori, prevista dall’art. 28 del medesimo decreto, nelle more dello svolgimento della verifica.
Quanto sopra evidenziato va ribadito anche in ordine alla valutazione dell’Amministrazione in ordine all’affidamento a ditta specializzata per il compimento delle indagini.
III – Nella specie che occupa, peraltro, l’occupazione, di cui l’istante lamenta l’assenza di termine, è cessata – come del resto evidenziato già dal T.A.R. – ed è durata il tempo strettamente necessario allo svolgimento della verifica e all’espletamento del relativo procedimento.
La domanda, pertanto, come detto, non può che mantenere interesse esclusivamente a fini risarcitori.
Del resto, come osservato dall’Amministrazione, la sospensione dei lavori ha coinvolto solo una limitata porzione dell’area interessata dal progetto edilizio.
IV – Inammissibile appaiono, poi, le censure dirette a sindacare la procedura di urgenza che – peraltro motivata – risulta finalizzata propriamente al contemperamento con le esigenze della proprietà privata e alla realizzazione del progetto edilizio.
V – In ogni caso le censure relative ai tempi della procedura risultano anch’esse smentite dal tempestivo iter procedimentale, come riassunto dall’Amministrazione e risultante dagli atti del giudizio: – con nota prot. n. 29485 del 31 luglio2020, il Dipartimento BB.CC. e I.S., comunicava di aver richiesto (con nota prot. 29351 del 31/07/2020) la variazione compensativa di bilancio di € 74.919,10 (cap. 776015 dell’es. fin. 2020) per la “copertura delle spese necessarie per l’esecuzione dell’esplorazione archeologica al di sotto delle quote previste per il piano di posa delle fondazioni”, come richiesto dalla Soprintendenza con nota prot. n. 0002862 del 19 febbraio 2020, e, nelle more della trasmissione di tutta la documentazione di rito per l’emissione del decreto di impegno, invitava la medesima Soprintendenza a predisporre gli atti necessari per l’avvio dei lavori;
– la predetta variazione di bilancio trovava esito con l’emanazione del d.d. n. 1268/2020 del 24 settembre 2020, e, per l’effetto, il RUP, previa verifica della perizia effettuata in data 7 settembre 2020 e acquisizione del CUP (Codice Unico Progetto) e del CIG (Codice Identificativo Gara), in data 30 settembre 2020, procedeva alla validazione della perizia di spesa;
– in data 2 ottobre 2020 il RUP emetteva il parere tecnico (prot. 0016669) di approvazione della perizia, attivando, in pari data, con determina a contrarre (prot. 0016741) le procedure di affidamento;
– con verbale di gara n. 145 del 27 ottobre 2020 la Soprintendenza procedeva all’aggiudicazione provvisoria dei lavori e, effettuate le verifiche di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nei confronti della Ditta aggiudicataria, e con nota prot. 0019174 del 28 ottobre 2020 chiedeva al RUP l’emissione della determina di aggiudicazione definitiva, adottata in data 3 novembre 2020;
– con nota del 20 novembre 2020 la Soprintendenza, a conclusione della verifica amministrativa chiedeva al RUP l’emanazione della determina di efficacia dell’aggiudicazione, che provvedeva in pari data con determina prot. n. 0021305;
– il contratto di appalto era, pertanto, firmato in modalità digitale in data 23 novembre 2020 (prot. n. 0021361);
– l’Assessorato, con d.D.S. n. 4399 del 14 dicembre 2020, approvato dalla Ragioneria Regionale in data 7 gennaio 2021, provvedeva ad approvare in linea amministrativa la perizia di spesa, il contratto di appalto stipulato con la Ditta aggiudicataria, il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione, tale decreto, infine, veniva trasmesso alla Soprintendenza di Messina e al RUP con nota prot. n. 2858 del 20 gennaio 2021 del Dirigente del Servizio 7 del Dipartimento BB.CC. e I.S.;
– con d.D.G. n. 208 del 9 febbraio 2021 era decretata l’occupazione temporanea dell’area, che si svolgeva dal 14 aprile 2021 (cfr. verbale di occupazione prot. 0008267 in atti) al 12 giugno 2021 (cfr. verbale di riconsegna prot. 0013213 dell’11 giugno 2021);
– infine, con nota prot. n. 0016552 del 15 luglio 2021 la Soprintendenza di Messina autorizzava la ripresa dei lavori sospesi con la nota prot. 0002969 del 20 febbraio2020.
VI – Per quanto sin qui esposto e ritenuto non si rinvengono i presupposti della richiesta risarcitoria, non trovando in alcun modo riscontro l’illiceità della condotta dell’Amministrazione né sotto il profilo oggettivo, né sotto il profilo soggettivo.
Vale precisare, peraltro, che nel giudizio di primo grado risulta introdotta la sola domanda di risarcimento da atto illecito dell’Amministrazione, esulando dal presente giudizio la pretesa all’indennità (che peraltro risulta prevista nel d.D.G. n. 208-2021).
VII – Ne consegue che l’appello deve essere respinto.
VIII – La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere