Tribunale di Venezia, sez. II, 1 gennaio 2026, n. 1

Igiene e sanità – RSA e case di riposo – Paziente – Lesioni – Decesso –  Responsabilità solidale degli operatori sanitari con la RSA o la casa di cura – Risarcimento del danno – Spetta

Qualora le RSA o le case di riposo non siano in grado di provare in giudizio tutte le precauzioni adottate a livello di vigilanza sono responsabili in solido con il personale sanitario per le conseguenze derivanti dalle cadute come le lesioni o la morte dei pazienti, soprattutto quelli con particolari fragilità o non autosufficienti, configurandosi una colpa nella organizzazione della struttura sanitaria e una colpa per mancata custodia dei ricoverati. Da tutto ciò discende l’obbligo di risarcire i danni cagionati da corrispondere ai familiari del ricoverato in caso di avvenuto decesso.