Corte di Cassazione penale, sez. VI, 23 febbraio 2026, n. 7205

Maltrattamenti in famiglia – Atti persecutori – Condotte vessatorie – Successive alla cessazione della convivenza dei genitori legati da vincolo per un figlio in comune – Reato di atti persecutori – Configurabilità

Qualora le condotte vessatorie siano state poste in essere successivamente alla cessazione della convivenza dei genitori, comunque legati dal vincolo per un figlio in comune, anteriormente all’entrata in vigore della legge 2 dicembre 2025, n. 181, non si possono qualificare come reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) ma rientrano nel perimetro del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.  in quanto si tratta di una norma sopravvenuta più sfavorevole e in quanto tale non applicabile in via retroattiva.