TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 20 febbraio 2026, n. 3204

Famiglia – Violenza domestica – Ammonimento del Questore – Querela per stalking – Compatibilità – Testo integrale della sentenza

Nell’ambito della violenza domestica, l’ammonimento adottato dal Questore ex art. 3, d.cl. n. 93/2013 per quanto riguarda il rinvio all’art. 8, n. 11/2009 (stalking) opera esclusivamente se compatibile, in quanto la potestà amministrativa del Questore è autonoma anche in assenza di querela. Inoltre, non si configura incompatibilità qualora la querela fosse già stata presentata in quanto l’ammonimento si connota per il carattere preventivo basato sul principio “più probabile che non” e su elementi indiziari senza la presenza di requisiti probatori simili a quelli richiesti nel processo penale.

Pubblicato il 20/02/2026

  1. 03204/2026 REG.PROV.COLL.
  2. 11506/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11506 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Condemi, Stefano D’Acunti, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Condemi in Roma, piazza Ungheria 6;

contro

Ministero dell’Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Roma in data 23.7.2024, notificato al Sig. -OMISSIS- in data 25.7.2024, con il quale quest’ultimo è stato ammonito oralmente nonché del relativo verbale di ammonimento ai sensi dell’art. 3 L. n. 119 del 15.10.2013 del 25.7.2024; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e, comunque, collegati a quelli sopra indicati; con contestuale istanza ai sensi art. 116, comma 2, cod. proc. amm. per l’annullamento della nota del 14.10.2024 (comunicata a mezzo pec il 17.10.2024) con la quale la Questura di Roma, Divisione Anticrimine, ha rigettato l’istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, presentata dal sig. -OMISSIS- in data 2.10.2024, ed accertamento del diritto di accesso ai documenti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

  1. Parte ricorrente impugna il provvedimento epigrafato di ammonimento adottato dal Questore di Roma il 23.7.2024.
  2. L’atto è dipeso da un’istanza presentata in data 19.6.2024 da -OMISSIS-, moglie di -OMISSIS-. Nello specifico, l’istante rappresentava che, sin dall’inizio del matrimonio, il ricorrente aveva posto in atto condotte tese a sminuirla, svalutarla e denigrarla. Inoltre, con il passare degli anni, alle condotte maltrattanti sul piano psicologico, si erano aggiunti episodi di aggressione fisica, alcuni risalenti nel tempo e non documentati (ad es., nel marzo del 2016 l’aveva spinta con forza mandandola a sbattere contro lo spigolo di un tavolo; nell’aprile del 2017 l’aveva afferrata per i capelli scuotendola con forza tanto da farla cadere a terra; nell’ottobre dello stesso anno, l’aveva colpita con calci alle gambe; nel giugno del 2019, l’aveva schiaffeggiata e spintonata; nel 2020 l’aveva spinta e chiusa a chiave in camera) e altri più recenti, questo anche per l’accentuarsi della conflittualità tra i due dovuta alla scoperta di una relazione extraconiugale intrattenuta da -OMISSIS-. Dunque, secondo il narrato dell’istante, le discussioni si erano progressivamente intensificate, fino ad arrivare al 5.5.2024, quando, secondo il suo racconto, in presenza del figlio minore, il ricorrente, dopo averle rivolto parole offensive, l’aveva anche spinta con forza sul letto, graffiandola con le unghie sul braccio destro, così provocandole dei lividi sulle braccia ed un trauma al V dito della mano destra (per tale lesione si allegava un referto del 16.5.2024 redatto dai medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale “-OMISSIS-”, con esito “contusione V dito mano destra”e prognosi di 5 gg). Un’ulteriore lite vi era stata il 7.6.2024, quando -OMISSIS-, dopo aver insultato la moglie, l’aveva spinta al fine di strapparle dalle mani il telefono, che la donna stava utilizzando per registrare gli insulti ricevuti durante la discussione. Il successivo 17.6.2024, accusando ancora un persistente dolore al dito, la -OMISSIS- si era recata presso il Policlinico Universitario -OMISSIS- al fine di essere sottoposta ad ulteriori accertamenti. Nel referto redatto in tale occasione era stato riportato quanto segue: “E. O.: mano destra lieve tumefazione e dolore alla digitopressione della IFD del V dito, Test di elson-, possibile flessione attiva e passiva della IFD e della IFP complete”, diagnosi poi rivista il 25.6.2025, quando veniva compilato un ulteriore referto, in cui veniva specificato che “la lesione a livello del V raggio della mano DX (di natura post-traumatica) determina una limitazione delle attività quotidiane e lavorative, da quantificare ai fini medico-legali”e che, pertanto, l’episodio era da qualificarsi come grave. Il 20.6.2024, infine, rientrando a casa, l’istante rappresentava di aver sorpreso il marito con in mano un taccuino contenente tutte le sue password personali e di lavoro, che la donna aveva occultato in luogo noto soltanto alla stessa. Sul letto, inoltre, notava una cartellina con un’agendina, sulla quale aveva annotato gli episodi di violenza subiti e gli insulti ricevuti nel tempo dal marito.

Ebbene, preso atto dell’istanza e dei relativi allegati, delle memorie prodotte da parte ricorrente già in fase di istruttoria e delle testimonianze assunte, il Questore di Roma emetteva, ai sensi dell’art. 3 D.L. 93/2013, l’atto gravato. Invero, al di là di quanto documentato dalla -OMISSIS-, pure quanto prodotto da -OMISSIS- confermava esservi un’accesa conflittualità tra i due, riscontrata pure dai testimoni escussi.

  1. Avverso il provvedimento di ammonimento, nonché avverso il diniego all’accesso agli atti datato 14.10.2024, venivano mosse plurime censure:
  2. A) “Violazione dell’art. 3 D.L. 14.8.2013 n. 93, conv. dalla l. 119/2013, e dell’art. 8 D.L. n. 11/2009, conv. dalla l. n. 38/2009; eccesso di potere; carenza di potere”, in quanto il provvedimento in oggetto era stato emesso senza considerare che, in data 16.5.2024, dunque prima che venisse proposta l’istanza di ammonimento, datata 19.6.2024, -OMISSIS- aveva già sporto denuncia/querela per i medesimi fatti; proprio tale circostanza, in ragione dell’applicazione anche al caso di specie dell’art. 8 D.L. n. 11/2009, avrebbe, secondo parte ricorrente, fatto venir meno il potere del Questore di adottare l’ammonimento;
  3. B) “Violazione dell’art. 3 l. 241/1990; difetto di motivazione”, in quanto il provvedimento in oggetto non era stato adeguatamente motivato dalla Questura di Roma, soprattutto con riferimento a quanto dedotto dal ricorrente con la memoria prodotta, allorché aveva messo in discussione la veridicità del narrato della consorte;
  4. C) “Eccesso di potere per manifesta insussistenza di presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e sproporzione”, in quanto l’amministrazione aveva dato credito alla -OMISSIS-, senza considerare più circostanze rilevanti; innanzitutto, che, quanto all’episodio del 5.5.2024, la donna si era recata in ospedale a farsi refertare solo il 16.5.2024, cioè ben undici giorni dopo, e, soprattutto, dopo aver appreso dal marito la sua volontà di separarsi; peraltro, sempre con riferimento a tale giorno, non era stato considerato che le presunte lesioni subite dalla -OMISSIS- erano comparse soltanto nei referti successivi al 16.5.2025, poiché in tale data era stata riscontrata esclusivamente una “lieve algia”; ancora, la Questura di Roma non aveva adeguatamente preso in esame la memoria del ricorrente e i documenti allegati, poiché si sarebbe potuto constatare che proprio poco prima della denuncia e dell’istanza, era stata inviata in data 13.5.2025 la raccomandata volta a preannunciare la richiesta di separazione; così come, rispetto all’episodio del 7.6.2024, era stata prodotta una registrazione di quanto accaduto e dalla stessa poteva riscontrarsi che il ricorrente non aveva assolutamente avuto condotte violente nei riguardi della -OMISSIS-, ma che al più era stata quest’ultima ad essere aggressiva nei riguardi del -OMISSIS-, così dimostrando di non essere una donna soggetta a vessazioni.

Da ultimo, quanto al diniego all’accesso ai documenti, veniva proposta istanza ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a.

  1. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso.
  2. All’udienza pubblica del 17.2.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. Preliminarmente deve darsi atto che, rispetto all’istanza di accesso formulata ai sensi dell’art. 116 co. 2, parte ricorrente ha rappresentato, con memoria depositata in atti il 16.1.2026, di non aver più interesse, alla luce della documentazione depositata dall’amministrazione resistente in giudizio, con la conseguenza che, al riguardo, può dichiararsi l’istanza improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  2. Con la prima censura, parte ricorrente ritiene che sia stato violato quanto previsto dall’art. 8 co. 1 D.L. n. 11/2019, applicabile nella specie in virtù del rimando operato dell’art. 3 co. 2 D.L. n. 93/2013, ovvero si contesta che, essendo stata sporta querela in precedenza, il Questore di Roma non avrebbe potuto emettere l’atto impugnato.

La doglianza è infondata.

L’art. 3 D.L. cit., peraltro modificato nel 2023, nell’ottica di anticipare la soglia di tutela delle vittime di alcune condotte (sussumibili nell’alveo degli artt. 581, 582, 610 ed altro c.p.) in ambito domestico, ha introdotto, tenuto conto anche di quanto previsto da fonti sovranazionali (si pensi soprattutto alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa, sottoscritta l’11.5.2011 e ratificata dall’Italia il 27.6.2013), un’ulteriore ipotesi nella quale il Questore ha il potere di adottare un provvedimento di ammonimento.

L’ammonimento in oggetto, sebbene richiami quanto previsto dall’art. 8 D.L. cit. (riferito al diverso ammonimento del Questore per gli atti persecutori, attivabile su richiesta della persona offesa, prima della querela) presenta alcune differenze: A) amplia il catalogo dei reati c.d. spia rispetto a quelli a cui fa riferimento l’art. 8 D.L. cit., individuandone otto, tra cui agli artt. 581, 582, 612 co. 2 e 635 c.p., delitti questi ultimi per i quali non sono consentite misure cautelari coercitive ai sensi degli artt. 280 e ss. c.p.p., stante la cornice edittale di pena massima, con la conseguenza che l’ammonimento, in queste ipotesi, anche in presenza di querela da parte della persona offesa, potrebbe essere l’unico strumento di salvaguardia immediato per la vittima; B) soprattutto, diversamente dall’art. 8 D.L. cit. (quest’ultima misura, almeno nella fase iniziale, alternativa rispetto al ricorso allo strumento penale; cfr. di recente Cass. pen., sez. V, n. 8347/2025), l’art. 3 D.L. cit. stabilisce che il Questore possa assumere una iniziativa “autonoma”, svincolata da quella della persona offesa (la norma utilizza infatti la dizione “anche in assenza di querela”); in effetti, in ragione della particolare attenzione a determinati reati commessi nel contesto domestico, di frequente spia di possibili sviluppi più gravi della situazione, e della maggiore ritrosia a sporgere querela in ambito familiare, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre uno strumento di contrasto al fenomeno non condizionato dalle possibili iniziative della vittima.

Ebbene, proprio in ragione di queste differenze, si ritiene che il rinvio operato dall’art. 3 co. 2 D.L. cit. all’art. 8 co. 1 D.L. cit. non sia anche riferito alla circostanza che non è possibile proporre istanza di ammonimento una volta che è già stata proposta querela (ai sensi dell’art. 8 co. 1 D.L. cit. sussiste, infatti, un’incompatibilità, peraltro, “unilaterale” tra la querela e l’istanza di ammonimento, come specificato anche di recente da Cass. pen., sez. V, sent. n. 8347/2025) e questa conclusione si fonda su plurime ragioni.

Innanzitutto, sulla circostanza che l’art. 3 co. 2 D.L. cit. rinvia all’art. 8 co. 1 D.L. utilizzando, però, l’inciso “in quanto compatibili”, circostanza che induce già a ritenere che il rinvio effettuato all’art. 8 D.L. cit. non sia stato operato per intero, posto che altrimenti il legislatore non avrebbe effettuato tale specificazione.

Inoltre, posto che non è dirimente il solo rinvio all’art. 8 D.L. cit. (in ragione del predetto inciso), si ritiene che l’art. 3 co. 2 D.L. cit. vada letto unitamente a questo previsto dall’art. 3 co. 1 D.L. cit., che, come anticipato, con riferimento alla violenza domestica, attribuisce maggiori poteri al Questore (la norma specifica che può provvedervi “anche in assenza di querela”, dizione che, letta a contrario, sta a significare che anche se la querela fosse stata sporta nulla impedisce all’autorità amministrativa di agire in questi termini) in una prospettiva di potenziamento delle misure di prevenzione anche rispetto a fenomeni criminali diversi da quelli a cui erano in origine destinate. Invero, dall’utilizzo delle misure di prevenzione nel settore tradizionale dell’ordine pubblico, si è passati anche a reati che si collocano nell’ambito delle relazioni private (prima con l’art. 8 D.L. cit. e poi con il successivo art. 3 D.L. cit.), progressivamente ampliando i poteri dell’autorità amministrativa, in una prospettiva di maggiore tutela delle vittime.

Infine, ma non da ultimo, perché ragionando diversamente, ovvero accedendo a quanto sostenuto dal ricorrente, laddove vi fosse una pregressa querela, la presunta vittima si potrebbe troverebbe priva di ogni mezzo di tutela (anche quello nelle mani del Questore), posto che per la metà dei reati previsti dall’art. 3 D.L. cit. (581, 582, 612 co. 2 e 635 c.p.), diversamente dalle due fattispecie previste dall’art. 8 D.L. cit. (che richiama esclusivamente gli artt. 612 bis e 612 ter c.p.), non è possibile ottenere una misura cautelare coercitiva.

Proprio in ragione di tali ultime circostanze, ossia alla luce di un’interpretazione letterale, sistematica e anche logica dell’art. 3 D.L. cit., si ritiene che nel caso in questione, diversamente da quanto accade per l’art. 8 D.L. cit., non vi sia un rapporto di incompatibilità tra la querela della vittima e la richiesta di ammonimento (cfr. in questi termini anche TAR Liguria, sentenza n. 1004/2025 “Inoltre l’ammonimento per violenza domestica si differenzia da quello per “stalking” perché può essere disposto … a prescindere dalla richiesta proveniente dalla vittima … anche in presenza della querela a differenza dell’ammonimento per stalking”).

Cioè, i due strumenti a tutela della potenziale vittima, quello amministrativo e quello penale, stavolta potrebbero essere attivati congiuntamente dalla persona offesa ed avere, fondandosi su presupposti diversi, pure esiti differenti.

Dunque, in sintesi, allorché l’art. 3 D.L. cit. richiama l’art. 8 D.L. “in quanto compatibile”, deve ritenersi che lo faccia, da un lato, per la parte in cui la norma ultima specifica che l’istanza della persona offesa (laddove vi fosse, benché non indispensabile) è trasmessa subito al Questore (art. 8 co. 1 D.L. cit.), e, dall’altro lato, per la parte in cui richiede che venga svolta un’adeguata istruttoria da parte dell’amministrazione. Ovvero, il rinvio al comma 2 dell’art. 8 D.L. cit. riguarda la fase decisionale.

  1. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, in quanto il provvedimento gravato non sarebbe stato adeguatamente motivato dalla Questura di Roma, soprattutto in merito a quanto dedotto dal ricorrente, che aveva messo in discussione la veridicità del narrato della consorte.

La censura è infondata.

Come già descritto nella parte in fatto, il Questore di Roma, non solo nell’atto impugnato ha riportato cronologicamente quanto indicato da -OMISSIS- nella propria istanza, ma ha anche chiarito per quale ragione non ha considerato quanto prodotto da -OMISSIS- sufficiente a mettere in dubbio il racconto della predetta.

In effetti, è stato specificato che l’ascolto dei file audio prodotti da parte ricorrente aveva soltanto confermato l’esistenza di un forte conflittualità tra le parti e, soprattutto, che le dichiarazioni rese dall’istante avevano trovato un avallo nei referti medici e fotografici (cfr. tutti gli allegati all’istanza di ammonimento), nonché nelle testimonianze raccolte in fase di istruttoria (ad esempio quella resa dal vicino di casa), allorché i testi escussi avevano riferito di essere a conoscenza delle liti e della circostanza che la -OMISSIS- si era lamentata delle condotte aggressive del marito (“che, in data 10.7.2024, tramite il proprio legale di fiducia, il signor -OMISSIS- ha depositato presso questa Divisione Anticrimine un plico contenente le proprie memorie difensive e, in aggiunta, un supporto digitale usb sul quale sono state riversate le registrazioni di due conversazione svoltesi, nella data del 7 giugno scorso, presso l’abitazione di famiglia tra il signor -OMISSIS- e la signora -OMISSIS-, la cui disamina, effettuata mediante ascolto e verbalizzazione riassuntiva, conferma la accentuata conflittualità persistente all’interno del nucleo familiare, ma non ha fornito elementi ulteriori, idonei a contraddire o smentire le condotte violente agite nel tempo, attestate dai segni visibili sul corpo della signora -OMISSIS-, confermate, altresì, dalla relazione medico legale redatta presso il Policlinico A. -OMISSIS- il 15.7.2024, attestante, tra l’altro, un danno estetico e funzionale all’arto superiore destro, con diagnosi di “sub-anchilosi dell’interfalangea distale, con concomitante vizio estetico; disturbo dell’adattamento non complicato” derivante dall’esame obiettivo dell’arto, con conseguente attribuzione di un periodo di inabilità al lavoro; che in sede d’istruttoria sono state acquisite due testimonianze che hanno fornito un riscontro alle dichiarazioni della sig.ra -OMISSIS- in ordine alle frequenti liti tra i due coniugi e sulle lesioni accusate dalla predetta”).

Dunque, alcun difetto di motivazione può ritenersi esservi nel caso in esame.

  1. Con un’ultima censura riferita all’atto di ammonimento, parte ricorrente lamenta che l’atto sia affetto da carenza di potere, in quanto l’amministrazione avrebbe dato credito alla -OMISSIS-, senza considerare più circostanze rilevanti. Innanzitutto, che, quanto all’episodio del 5.5.2024, la donna si era recata in ospedale a farsi refertare soltanto il 16.5.2024, cioè ben undici giorni dopo, e, soprattutto, solo dopo aver appreso dal marito la sua volontà di separarsi. Peraltro, sempre con riferimento a tale giorno, non era stato considerato che le presunte lesioni subite erano comparse soltanto nei referti successivi al 16.5.2024, poiché in tale data era stata riscontrata esclusivamente una “lieve algia”. Ancora, la Questura di Roma non aveva adeguatamente preso in esame la memoria del ricorrente e i documenti allegati, poiché si sarebbe potuto constatare che proprio poco prima della denuncia e dell’istanza, era stata inviata in data 13.5.2024 la raccomandata volta a preannunciare la richiesta di separazione. Così come, rispetto all’episodio del 7.6.2024, era stato prodotta la già citata registrazione di quanto accaduto, che, se ascoltata attentamente, avrebbe fatto emergere che il -OMISSIS- non aveva assolutamente avuto condotte violente nei riguardi della -OMISSIS-, ma che al più era stata quest’ultima ad essere aggressiva nei riguardi del ricorrente, così dimostrando di non essere una donna soggetta a vessazioni.

9.1 La doglianza è infondata.

9.2 In punto di diritto giova specificare che il presupposto legittimante l’adozione dell’ammonimento, ai sensi dell’art. 3 D.L. cit., è costituito dalla sussistenza di elementi che rendano verosimile (nella logica del “più probabile che non”, tipica di tutte le misure di prevenzione applicate dall’Autorità amministrativa; dunque valida anche per quella in questione) la sussistenza di azioni riconducibili ai reati di cui agli artt. 581, 582, 612 co. 2, 612 bis, 612 ter, 614 e 635 c.p., consumati o tentati, nell’ambito delle mura domestiche.

In effetti, anche in tale ultimo ambito, oltre alle misure cautelari poste a tutela della vittima, si è deciso di assegnare rilievo a strumenti che, presentando contenuti meno penetranti, consentono interventi nel segno dell’anticipazione.

9.3 Proprio la natura del provvedimento di ammonimento, spiccatamente preventiva, presuppone per la sua adozione non l’acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna (se così fosse l’effetto sarebbe inevitabilmente quello di depotenziare tale strumento), ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento che rientri in una delle fattispecie sopra elencate. Detto altrimenti, all’atto in esame deve applicarsi, come indicato, quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione.

La valutazione amministrativa è insomma diretta non a stabilire responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati, mediante un giudizio prognostico “ex ante” relativo alla sussistenza di un mero pericolo.

9.4 Infine, sempre in punto di diritto, deve rammentarsi che il provvedimento di ammonimento ha natura ampiamente discrezionale, di tal che il sindacato del giudice non può che limitarsi ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti che legittimano l’adizione dell’atto o ai casi di manifesta irragionevolezza e sproporzione.

9.5 Fatte tali precisazioni, reputa il Collegio che, pur nella peculiarità della fattispecie che occupa, il provvedimento impugnato resista ai rilievi svolti in ricorso anche con riferimento alla terza doglianza mossa.

9.6 Come già specificato, la Questura di Roma ha precisato di aver esaminato quanto prodotto da parte ricorrente, ma ciò nonostante, nella logica della prova che contraddistingue i provvedimenti di ammonimento, ha dato atto che quanto raccontato dalla vittima (in particolare, ciò risulta evidente rispetto alle percosse e lesioni, reati che, si evidenzi, prescindono da un effettivo stato di soggezione della vittima, a cui pure ha fatto riferimento parte ricorrente nell’atto di gravame) aveva trovato, comunque, riscontro nella documentazione medica e fotografica prodotta, nonché nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, circostanze che rendevano, quindi, verosimile il narrato della donna sui fatti subiti, anche quelli subiti negli anni antecedenti agli ultimi del 2024, contestati dal ricorrente.

9.7 Dunque, proprio in ragione di quanto indicato in punto di diritto e tenuto conto della motivazione a base del provvedimento impugnato, non si ritiene che l’atto gravato sia affetto da una carenza di istruttoria o da manifesta irragionevolezza o sproporzione nel senso che i profili evidenziati con la censura in oggetto, alla luce della natura ampiamente discrezionale del provvedimento impugnato, della motivazione dello stesso e degli elementi di fatto a supporto, non risultano idonei a determinarne l’illegittimità.

  1. Per tali ragioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
  2. L’assoluta peculiarità della vicenda fattuale sottesa al provvedimento impugnato giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara improcedibile l’istanza di accesso formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse;

– lo rigetta per il resto;

– spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la parte controinteressata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario