Appalto – Offerta tecnica – Diritto di accesso – Diniego – Specifiche esigenze di natura commerciale e/o aziendale – Omessa indicazione – Illegittimità
Ai fini di negare il diritto di accesso all’offerta tecnica la stazione appaltante deve indicare specifiche esigenze di natura commerciale e/o aziendale non essendo sufficiente il mero richiamo alla tutela del know how dell’impresa concorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280). Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, l’ostensione può essere negata solo laddove sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva