TAR Puglia, Lecce, sez. III, 27 febbraio 2026, n. 263

Industria e commercio – Pianificazione commerciale – Direttiva servizi 2006/123/CE c.d. Bolkenstein – Criteri applicativi

Il richiamo alla direttiva servizi 2006/123/CE (c.d. Bolkenstein) non vale ex se a superare qualsivoglia potestà pianificatoria urbanistico-edilizia o di programmazione commerciale, purché queste non si svolgano in modo da ledere ingiustificatamente la concorrenza o siano discriminatorie. Pertanto, anche a seguito della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (come recepita dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59), gli interessati non possono accampare un incondizionato diritto all’esercizio dell’iniziativa economica. La disciplina U.E. non può essere intesa in senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l’attività economica, dovendo anche tale libertà economica confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali (Consiglio di Stato, sez. VII, 24 giugno 2024, n. 5589; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 9 agosto 2022, n. 1900).