Corte di Cassazione, sez. II, 3 marzo 2026, n. 4827

Condominio – Scale – Pulizia – Spese – Ripartizione – Criteri – Condomini non utilizzatori – Esclusione – Legittimità – Fattispecie

Le spese sostenute per la pulizia delle scale condominiali si devono ripartire in proporzione all’utilità che ne traggono i singoli condomini secondo il criterio proporzionale all’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano servita. Tale criterio costituisce un’applicazione analogica dell’art. 1124 c.c. (manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori) e, soprattutto, del principio generale sancito dall’art. 1123, comma 2, c.c., che impone di ripartire le spese in proporzione all’uso del bene comune. Alla luce di quanto esposto in precedenza, è legittima l’esclusione dalle spese per la pulizia delle scale condominiali, disposta per il condomino che accede al proprio appartamento senza utilizzare l’androne di ingresso e le scale di proprietà del condominio ovvero di quelli che abitano nei piani seminterrati.