Corte di Cassazione, sez. III, 3 marzo 2026, n. 4715

Igiene e sanità – Mancata diagnosi prenataleResponsabilità del sanitarioCondizioni e presupposti – Fattispecie    

Nell’ambito della c.d. “responsabilità sanitaria” connessa alla mancata diagnosi prenatale, il danno-evento non può identificarsi automaticamente con la nascita di un figlio affetto da malformazioni o patologie cromosomiche. Al fine della configurazione della responsabilità del sanitario è necessario dimostrare in giudizio che, se adeguatamente informata, la gestante avrebbe effettivamente scelto di interrompere la gravidanza. Nella fattispecie, i genitori e i nonni avevano promosso un’azione risarcitoria nei confronti della ginecologa dopo la nascita di un bambino con sindrome di Down.