Corte di Cassazione penale, sez. III, 5 marzo 2026, n. 8653

Giudizio penale – Giustizia riparativa – Programma – Accesso – Consenso della persona offesa dal reato – Necessità – Esclusione – Gravità o natura del reato – Irrilevanza

L’accesso ai programmi della giustizia riparativa introdotti a seguito della “Riforma Cartabia”, d.lgs. n. 150/2022, non è subordinato al consenso della persona offesa dal reato né tantomeno dalla gravità o dalla tipologia di reato, in quanto l’accesso ai predetti programmi deve essere sempre favorito ad eccezione dei casi in cui comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti (art. 129-bis, comma 3, c.p.p.)