Elezioni – Elezioni amministrative – Fenomeno della c.d. “scheda ballerina” – Onere probatorio – Rilevanza sul procedimento elettorale
Con specifico riferimento al fenomeno della cosiddetta “scheda ballerina” ovvero scheda regolarmente timbrata e vidimata ma scomparsa, si è osservato come tale fattispecie postuli la presenza non solamente di irregolarità di verbalizzazione, potenzialmente solo formali e quindi causalmente innocue, ma anche di un quadro indiziario adeguatamente probante che renda concretamente verosimile tale ipotesi nel caso di specie, con conseguente relativo onere a carico di parte ricorrente di fornire (almeno alcuni) elementi a sostegno di tale complessa fattispecie. Il Giudice, nel rigoroso rispetto dei principi espressi dall’art. 2729 del codice civile, può ritenerli accertati non già sulla mera base del riscontro di violazioni formali quand’anche gravi (che, di per sé sole, potrebbero pur costituire irregolarità non invalidanti), bensì solo in presenza di un complessivo contesto indiziario che – evidenziando una serie di fatti gravi, precisi e concordanti, anche ulteriori al mero riscontro d’una o più violazioni formali del procedimento elettorale – egli non reputi compatibile con la certa escludibilità della testé ricordata modalità di alterazione dell’espressione del voto (Consiglio di Stato, sez. II, 14 ottobre 2021, n. 696).