Corte di Cassazione, sez. II, 26 marzo 2026, n. 7247

Condominio – Amministratore – Cessazione dall’incarico – Per scadenza del termine, revoca o decadenza – Attività urgenti – Svolgimento – Legittimità – Ulteriori compensi – Esclusione

Quando l’amministratore del condominio abbia cessato l’incarico per scadenza del termine, per revoca o decadenza (art. 1129, comma 8, c.c.) non può esercitare i poteri ordinari di gestione né ha diritto a compensi, pertanto è chiamato a compiere a titolo gratuito esclusivamente le attività urgenti per evitare danni agli interessi comuni sino alla nomina del nuovo amministratore.