Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2026, n. 2473

Edilizia e urbanistica – Eventi naturali – Ricostruzione post-sisma – Contributo pubblico – Tardiva erogazione – Mancato godimento dell’immobile – Risarcimento del danno – Spetta – Fattispecie sisma del 1997, Regione Marche.

Al proprietario dell’immobile danneggiato a seguito di evento sismico spetta il risarcimento del danno qualora, a seguito della tardiva erogazione del contributo pubblico abbia impedito di ricostruire il predetto immobile e quindi di usufruire della casa di abitazione. Nella fattispecie si trattava dell’evento sismico dell’anno 1997 verificatosi nella Regione Marche. Testo integrale della sentenza  

Pubblicato il 24/03/2026

  1. 02473/2026REG.PROV.COLL.
  2. 03381/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3381 del 2025, proposto da
Vincenzo Marini Marini, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Romanucci, con domicilio eletto presso lo studio Maria Pia Domanico in Roma, via Velletri 24;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lucilla Di Ianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 01021/2024, resa tra le parti.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Paola Romanucci e Matteo Annunziata in sostituzione dell’avv. Lucilla Di Ianni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha respinto il ricorso proposto dal signor Vincenzo Marini Marini contro la Regione Marche per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata tempestiva concessione del contributo di ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma del 1997.

1.1. I fatti posti a fondamento del ricorso sono esposti in sentenza come segue:

– in accoglimento del ricorso proposto dai proprietari dell’immobile (all’epoca Carlo Antonio Marini e Vincenzo Marini Marini, rispettivamente usufruttuario e nudo proprietario del compendio immobiliare in località Campolungo, adibito ad azienda agricola), la sentenza del T.a.r. n. 592 del 22 luglio 2021 annullava (in parte qua, per quanto di interesse) la graduatoria di cui all’allegato “A” al decreto regionale n. 2/DP1 (pubblicato sul B.U.R. del 21 settembre 2005) e disponeva il riesame della domanda di contributo da parte della Regione;

– il riesame era eseguito con decreto del dirigente della Direzione Coordinamento Ricostruzione n. 32 del 16 maggio 2022 che, all’esito dell’istruttoria, disponeva: “DI APPROVARE l’aggiornamento dell’elenco degli interventi di cui al punto 2 della D.G.R. n. 248 del 16 marzo 2004 e sue successive integrazioni, predisposto secondo l’ordine di priorità e le precedenze previste dall’art. 7 della D.G.R. n. 2153/1998; DI AGGIORNARE l’elenco di cui all’allegato A del decreto n. 52/CMF/2005 come inserito nel decreto n. 2/DP1/2005, con lo spostamento dal n. 898 al n. 474/bis (Allegato 1), del progetto relativo all’immobile sito nel Comune di Ascoli Piceno in località Campolungo della ditta Marini Marini Vincenzo, in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza del T.A.R. Marche n. 592 del 22/07/2021; DI DISPORRE che la concessione dei contributi da parte del Comune è condizionata dall’attestazione della copertura finanziaria, ai sensi del comma 2, art. 7, della D.G.R. n. 2153 del 14 settembre 1998 e sue successive integrazioni. DI STANZIARE la somma di € 714.016,00 a copertura dell’impegno da assumere a carico del Comune di Ascoli Piceno tramite il prelevamento da F.do riserva della contabilità speciale.”;

– dopo aver inutilmente sollecitato l’Amministrazione regionale a una soluzione amministrativa – compresa la disponibilità a un eventuale accordo transattivo – il ricorrente proponeva la presente azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata originaria tempestiva attribuzione del contributo di ricostruzione, svolgendo deduzioni attinenti sia all’an che al quantum debeatur.

1.2. Il Tribunale – dato atto della resistenza della Regione Marche e dei rinvii disposti su richiesta congiunta delle parti in vista di un possibile accordo transattivo – ha in primo luogo rilevato che, con dichiarazione a verbale di udienza, la difesa di parte ricorrente aveva rinunciato alla domanda di risarcimento del “danno emergente”, in quanto “è stato presentato lo stralcio di un nuovo progetto a cui l’Ufficio Regionale sta dando ottemperanza”.

1.2.1. Ha quindi respinto la domanda di risarcimento del “lucro cessante”, sebbene abbia ritenuto:

– “pacifica l’esistenza della condotta omissiva (la mancata originaria corretta collocazione in graduatoria)”;

– sussistente l’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione (in quanto “pur motivatamente sollecitata a procedere in autotutela, assegnando la corretta classe di priorità e il connesso posto in graduatoria, non procedeva in tal senso”);

– sussistenti inoltre sia il danno evento (“il collocamento nella posizione n.898 della graduatoria, anziché nella posizione n. 474bis, come poi disposto con decreto n. 32/2022, succitato”) sia il nesso causale tra la menzionata condotta dell’amministrazione e tale evento dannoso.

1.2.2. Il rigetto è stato basato sulla mancanza di prova del “danno conseguenza”; in particolare, sulla mancanza della prova “circa il dies a quo in cui vi sarebbe stata la materiale liquidazione ed erogazione del contributo spettante all’avente diritto n. 474, ex aequo, con il ricorrente”. Nella parte conclusiva della motivazione è precisato trattarsi della prova “della data a partire dalla quale il contributo poteva essere materialmente erogato e […] della durata dei lavori che avrebbero potuto rimettere in pristino stato l’immobile dei ricorrenti, affinché lo stesso potesse essere rimesso di nuovo a reddito”.

1.3. Dopo aver affermato che la prova del danno è “elemento costitutivo della domanda risarcitoria” e ribadito l’operatività del principio dispositivo, il primo giudice ha respinto il ricorso, compensando le spese processuali.

  1. Il signor Vincenzo Marini Marini ha proposto appello con un unico articolato motivo di censura.

La Regione Marche si è costituita per resistere all’appello e ha depositato memoria difensiva.

2.1. All’udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memoria dell’appellante e di replica della Regione appellata.

  1. Con l’atto di appello, è stata confermata la rinuncia al risarcimento del danno correlato ai maggiori costi di ricostruzione dell’immobile, per essere sopravvenuto nelle more il decreto di finanziamento n. 18 del 7 gennaio 2025. Dato ciò, il ricorrente Marini Marini censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno “derivante dall’indisponibilità dell’immobile” e la ripropone nel presente grado di giudizio.

3.1. In merito alla decisione del T.a.r., l’appellante osserva che:

– la mancata prova della data nella quale è stato finanziato il progetto inserito nella graduatoria al n. 474, immediatamente precedente quello del signor Marini Marini (posto al numero 474/bis) non ha alcuna rilevanza, dato che è “pacifico” che detto progetto è stato finanziato;

– se così non fosse stato, la Regione avrebbe dovuto comunicare al ricorrente la non spettanza del finanziamento malgrado la ricollocazione in graduatoria, mentre ha stanziato immediatamente a carico della contabilità speciale del sisma 1997 la somma indicata nella domanda;

– ancora, se la posizione in graduatoria non fosse stata utile al finanziamento, non sarebbe stata emessa l’ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione sisma 2016 del 22 marzo 2023 n. 136, destinata a rifinanziare la ricostruzione degli immobili, tra i quali quello del ricorrente, danneggiati a seguito dei due diversi terremoti;

– l’avvenuta erogazione del finanziamento in favore del progetto collocato al posto 474 della graduatoria non è stata mai contestata dalla Regione Lazio.

L’appellante aggiunge che, oltre che per l’irrilevanza del dato di fatto sopra detto, la sentenza sarebbe errata per non avere considerato:

  1. A) sotto un primo profilo, che nessun elemento probatorio o indiziario utile si sarebbe potuto trarre dalle circostanze di tempo del finanziamento e della ricostruzione relativamente all’immobile ex aequo 474, cioè di un immobile diverso da quello del ricorrente, dato che il danno da risarcire a quest’ultimo è per sua natura ipotetico, e di ammontare da liquidare equitativamente, secondo un criterio di quantificazione che va correlato al caso concreto, rimesso al prudente apprezzamento del giudice;
  2. B) sotto un secondo profilo, che sarebbe stata accollata al danneggiato unaprobatio diabolica, oltre che illogica, imponendogli di rintracciare documentazione relativa alla data del finanziamento e perfino del tempo occorrente per i lavori di ricostruzione di una proprietà sconosciuta e del tutto casualmente collocata ex aequoin graduatoria (tanto più che il Comune di Ascoli Piceno, allegando la difficoltà di rintracciare pratiche vetuste, aveva risposto negativamente ad analoghi ordini istruttori sia del T.a.r. che del dirigente regionale preposto al riesame della graduatoria).

3.2. Alle critiche di cui sopra, l’appellante fa seguire l’illustrazione delle ragioni fondanti la sua pretesa risarcitoria, invocando la liquidazione equitativa del danno, con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (indicando in particolare il c.d. criterio locativo enunciato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 15 novembre 2022, n. 33645).

  1. L’appello è fondato e va accolto, nei limiti e con le precisazioni di cui appresso.

4.1. Va premesso che, fermo l’accertamento da parte del giudice di primo grado degli elementi costitutivi della responsabilità dell’amministrazione regionale costituiti dall’illegittima predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, imputabile a colpa dell’amministrazione (fatto illecito), e dalla conseguente mancata tempestiva erogazione del contributo di ricostruzione in favore del ricorrente per non essere stato collocato nella posizione utile in graduatoria (c.d. danno evento), in mancanza di appello incidentale, il thema decidendum del giudizio di appello concerne le conseguenze patrimoniali risarcibili (c.d. danno conseguenza).

Queste sono state individuate dal ricorrente in due tipologie di danno, consistenti, per un verso, nell’aggravio dei costi di ricostruzione rispetto all’importo originario del contributo, dovuto al rincaro dei costi dell’energia, delle materie prime e della manodopera per il decorso del tempo prima della sua erogazione (durante il quale si è verificato un secondo devastante sisma, nel 2016, con aggravamento delle prescrizioni in materia antisismica e di sicurezza), e, per altro verso, nella perdita della disponibilità dell’immobile per il corrispondente periodo.

Il ricorrente ha rinunciato al risarcimento dei danni del primo tipo, a seguito dell’erogazione del finanziamento dei costi di ricostruzione di cui al decreto del direttore del dipartimento “Ufficio speciale per la ricostruzione” n. 18 del 7 gennaio 2025. Per come si evince dagli atti, a fronte di un’originaria istanza di ammissione al contributo per la ricostruzione di € 714.000,00 ai sensi del d.l. n. 6/1998, convertito nella legge n. 61/1998, a seguito del sisma del 1997, l’immobile del ricorrente è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di € 3.238.585,59 oggetto del detto decreto dirigenziale, di cui però soltanto l’importo di € 714.016,00 è stato imputato al sisma del 1997 (sulla base dell’ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 136 del 22 marzo 2023, in materia di ricostruzione con riferimento al sopravvenuto sisma del 2016, con la quale sono stati finanziati, tramite contabilità speciale, gli interventi che erano stati esclusi dalla contribuzione per il sisma 1997 in forza di provvedimenti dichiarati illegittimi in via giudiziale, qualora avessero subito una compromissione ulteriore).

La presente decisione ha perciò ad oggetto il danno causato dall’indisponibilità dell’immobile. Questa, tuttavia, come meglio si dirà nel prosieguo, non è immediatamente imputabile all’amministrazione, salvo che per il periodo in cui può ritenersi determinata -secondo quanto specificato nell’atto di appello (cfr. pag.12) – dal mancato ripristino dell’immobile e dalla sua mancata “restituzione alla sfera patrimoniale del proprietario” a causa di “un ritardo conseguente a una condotta amministrativa illegittima e colpevole”, consistita nel diniego del contributo di ricostruzione.

4.2. I fatti e le considerazioni di cui in premessa palesano l’erroneità della decisione appellata.

4.2.1. Si può convenire con la qualificazione fatta in sentenza del c.d. danno conseguenza come “elemento costitutivo” della domanda risarcitoria e con l’affermazione che, in base al principio dispositivo in tema di danni risarcibili (anche) da parte del giudice amministrativo, l’allegazione e la prova della causa petendi e del petitum della posta risarcitoria gravano sulla parte ricorrente.

Parimenti si può convenire con l’ulteriore affermazione, contenuta nella sentenza, della necessità – per le ragioni che saranno meglio esplicitate nel prosieguo – della “prova della data a partire dalla quale il contributo poteva essere materialmente erogato e della prova della durata dei lavori che avrebbero potuto rimettere in pristino stato l’immobile dei ricorrenti, affinché lo stesso potesse essere rimesso di nuovo a reddito”.

4.2.2. La sentenza va invece riformata nella parte in cui ha ritenuto che le dette circostanze dovessero essere necessariamente dimostrate fornendo la prova “circa il dies a quo in cui vi sarebbe stata la materiale liquidazione ed erogazione del contributo spettante all’avente diritto n. 474, ex aequo con il ricorrente”.

Ad avviso del primo giudice, quest’ultima prova si sarebbe resa necessaria perché l’elenco rettificato a seguito della sentenza n.592/2021 era relativo a “interventi privi di copertura finanziaria”, all’epoca non ancora ammessi a finanziamento; vale a dire, per una ragione che logicamente presuppone indimostrata non tanto (o non solo) la data dell’erogazione del finanziamento, ma addirittura l’effettività dell’erogazione (nei confronti del progetto n. 474 e, di conseguenza, di quello del ricorrente, n. 474/bis). D’altronde nel prosieguo della motivazione si afferma che “l’inserimento in graduatoria produceva, come visto, un diritto finanziariamente condizionato all’effettiva messa a disposizione dei fondi da parte dello Stato”, a conferma che il primo giudice ha ritenuto non provata l’erogazione del finanziamento, in definitiva l’utile conclusione (c.d. spettanza del bene della vita) perseguita con l’azione in giudizio che si è conclusa con la sentenza del T.a.r. n. 592/2021.

4.2.3. In proposito, sono fondate le critiche dell’appellante, prima fra tutte, quella basata sulla non contestazione da parte della Regione Marche dell’erogabilità del finanziamento in favore del ricorrente a seguito della sua collocazione in graduatoria al n. 474/bis.

Peraltro, come pure dedotto dall’appellante, anche a voler prescindere dalla condotta processuale della Regione Marche, l’ammissione a finanziamento del progetto collocato al n. 474/bis nell’elenco considerato dal T.a.r. si evince per via diretta dal decreto del dirigente della Direzione coordinamento ricostruzione n. 32 del 16 maggio 2022, attuativo della sentenza n. 592/2021, dal momento che questo contiene, tra l’altro, lo stanziamento della somma di € 714.016,00 (corrispondente all’importo originario del contributo) “a copertura dell’impegno da assumere a carico del Comune di Ascoli Piceno tramite prelevamento da F.do riserva della contabilità speciale”.

Risulta perciò non contestato e comunque provato l’an debeatur del contributo per la ricostruzione dell’immobile di proprietà Marini Marini danneggiato dal sisma del 1997, quindi la c.d. spettanza del bene della vita.

4.3. Le due circostanze su cui si è soffermata la sentenza – il tempo di erogazione (rectius, erogabilità) del finanziamento e la durata dei lavori – sono in effetti rilevanti per la prova dell’imputabilità alla Regione Marche del c.d. danno conseguenza e quindi per la relativa valutazione ai sensi degli artt. 2056 e 1223 cod. civ.

Sebbene il danno da indisponibilità dell’immobile di proprietà, come si dirà, sia da ritenersi sussistente per la sola allegazione della concreta possibilità di godimento perduta, quando non sia specificamente contestata dal resistente, non è così nel caso di specie, in cui la perdita del (godimento del) bene è stata determinata dall’evento sismico naturale, mentre la condotta omissiva regionale ha posto un ostacolo alla sua ricostruzione, per tale via impedendone il godimento.

Dette circostanze sono quindi utili per individuare il danno che – secondo il criterio di causalità giuridica dettato dall’art. 1223 cod. civ., da distinguere dalla causalità materiale tra la condotta e l’evento di danno – sia conseguenza “immediata e diretta” del c.d. danno evento (mancata tempestiva erogazione del contributo per la ricostruzione) di cui è stata ritenuta responsabile la Regione Marche già con la sentenza di primo grado.

Si tratta appunto del c.d. danno conseguenza che, nel caso di specie, è risarcibile nei limiti in cui è giuridicamente imputabile all’amministrazione regionale per il ritardo nell’erogazione del contributo conseguente all’erroneo inserimento del ricorrente nella graduatoria originaria (cfr., per un caso analogo, in tema di risarcimento del danno per ritardo dell’amministrazione nell’erogazione di un contributo di ricostruzione post sisma, Cons. Stato, III, 28 aprile 2025 n. 3568).

La liquidazione del danno va effettuata, come si dirà, “sottraendo” i tempi che sarebbero stati ordinariamente impiegati per la erogazione del contributo dopo l’approvazione della graduatoria originaria e quelli necessari per la tempestiva e completa ricostruzione dell’immobile da parte del proprietario: è evidente che il mancato godimento del bene nell’arco temporale così definito non è imputabile all’amministrazione.

4.4. In ordine al tempo di erogazione ab origine del contributo, si può ritenere -in linea con la sentenza del T.a.r.- che la data dell’assegnazione in favore del titolare del progetto collocato in posizione immediatamente precedente quella del ricorrente, ove fosse stata conosciuta e indicata in giudizio dallo stesso ricorrente, avrebbe consentito a quest’ultimo di fornire quanto meno un elemento indiziario circa il momento a decorrere dal quale egli stesso, a sua volta, avrebbe potuto avviare la ricostruzione se non vi fosse stata l’erronea collocazione nell’originaria graduatoria regionale.

Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., non si tratta dell’unico possibile elemento di prova (indiretta) della data di erogabilità del contributo anche nei confronti del ricorrente, la cui mancanza precluderebbe addirittura del tutto la liquidazione di un danno patrimoniale che è da ritenere comunque sussistente.

4.4.1. Per di più, come dedotto dall’appellante, si tratta di un dato di fatto estraneo alla sua sfera di conoscenza, di modo che nemmeno appare esigibile la condotta processuale che invece il primo giudice ha sanzionato col rigetto della domanda.

Appare piuttosto legittimo, nella situazione sostanziale e processuale del ricorrente, il ricorso alla prova presuntiva basata su un fatto noto, pure diverso dall’erogazione del contributo ad altro beneficiario, da cui inferire la data nella quale la Regione avrebbe dovuto e potuto erogargli il contributo di ricostruzione, se la graduatoria fosse stata corretta sin dall’origine.

4.5. Analogamente è a dirsi riguardo alla prova dell’altro fatto necessario alla liquidazione del danno, sia pure in via equitativa, quale è il tempo di durata dei lavori di ricostruzione.

In merito a questi ultimi, l’appellante ha ragione nell’affermare che nessun elemento utile si sarebbe potuto trarre dalle vicende seguite all’erogazione del contributo in favore del progetto in graduatoria al n. 474, in quanto riguardante un immobile diverso, perciò necessitante di lavori di ricostruzione di tipologia e durata non comparabili con quelli relativi all’immobile di proprietà Marini Marini.

4.6. In conclusione, vanno accolte le critiche mosse alla sentenza gravata per avere ritenuto che la mancanza di prova circa l’erogazione del contributo in favore del progetto n. 474 si sia tradotta nella mancanza di prova del danno risarcibile quale “elemento costitutivo della domanda risarcitoria”.

  1. Tale domanda, così come riproposta in appello, richiede che sia qualificato correttamente il danno del cui risarcimento si tratta e sia di conseguenza individuato il criterio per la sua quantificazione.

5.1. Riguardo alla qualificazione del danno, essa, come è noto, spetta al giudice, sulla base delle allegazioni della parte ricorrente, ma senza che rilevi la terminologia dalla stessa adoperata.

Nel caso di specie, si ritiene trattarsi di danno emergente da mancato godimento dell’immobile.

Non osta a tale qualificazione, il riferimento fatto negli scritti di parte al danno da lucro cessante.

Rileva piuttosto che il ricorrente, proprietario del compendio e titolare dell’azienda agricola, abbia allegato la sussistenza del danno connesso al mancato esercizio della facoltà di godimento dell’immobile, a causa del ritardo nella ricostruzione imputabile alla Regione Marche.

Correttamente è stata evocata dall’appellante la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645.

La Corte di Cassazione – riferendosi al danno da occupazione sine titulo dell’immobile e risolvendo un contrasto tra le sezioni semplici (di cui è espressione la sentenza di cui a Cass.n.31233/2018, citata dalla Regione Marche, ma superata dalle S.U.) – afferma che, in aggiunta alla possibile perdita di profitto (danno da lucro cessante), è riscontrabile una distinta tipologia di danno (danno emergente), per la quale “l’evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa”, sicché “il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall’occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l’evento di danno condizionante il requisito dell’ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire” (Cass. civ., Sez. Unite, 15 novembre 2022 n. 33645).

5.1.1. Così qualificato il danno da risarcire, quanto al criterio di liquidazione si afferma nel prosieguo della detta sentenza che “sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell’ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.”.

5.2. I principi enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite (seguiti dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui cfr. Cass., III, ord. 29 maggio 2023, n. 14947), in sé da condividere, necessitano tuttavia di essere adattati alla diversa fattispecie oggetto del presente giudizio.

5.2.1. Il tratto differenziale non è costituito tanto dalla natura pubblica del soggetto responsabile, sebbene non sia indifferente per l’ordinamento che il rapporto tra privato e pubblica amministrazione sia istituzionalmente asimmetrico.

In proposito va precisato che, rispetto all’occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, la giurisprudenza civile e quella amministrativa sottolineano come la fattispecie sia retta da criteri del tutto differenti rispetto alla comune occupazione abusiva, stante la previsione dell’art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che contiene una determinazione legislativa forfettaria dell’indennizzo da occupazione senza titolo (commisurato all’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai fini dell’indennizzo previsto dalla stessa norma per l’acquisizione del bene) senza esigere dal proprietario l’allegazione della mancata possibilità di godimento nel periodo di occupazione senza titolo, salva la prova della diversa entità del danno in concreto (cfr. Cass. S.U. n. 33645/2022 citata, nonché, tra le altre Cass. civ., Sez. Unite, 20 luglio 2021 n. 20691).

Però la giurisprudenza amministrativa tiene distinta da quella legale la fattispecie in cui all’occupazione del fondo non ha fatto seguito l’emanazione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, bensì la restituzione del bene previa riduzione in pristino, e afferma che, in tale fattispecie, per quantificare il danno cagionato per il mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima, si può procedere applicando criteri equitativi ai sensi dell’art. 1226 c.c. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 luglio 2020 n. 4709; cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 20 marzo 2024 n.2718; Sez. IV, 31 ottobre 2022 n. 9427), non potendosi applicare, invece, “in via automatica”, il criterio previsto per la differente fattispecie in cui il fondo viene acquisito (cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 marzo 2025, n. 2515).

Quanto all’individuazione del criterio equitativo da seguire, la giurisprudenza amministrativa valorizza particolarmente il prudente apprezzamento del caso concreto da parte del giudice, purché congruamente motivato in considerazione delle peculiarità della fattispecie (cfr. Cons. Stato, IV, n.4709/2020 citata), ammettendo il possibile ricorso al criterio del canone locativo ritraibile dal fondo (cfr. Cons. Stato, IV, n. 9427/2022 citata).

5.2.2. La peculiarità del caso di specie, anche rispetto alla fattispecie di occupazione senza titolo della p.a., è dovuta al fatto che, come già detto, il danno-evento imputabile all’amministrazione (come ricostruito e descritto nella sentenza di primo grado, sul punto passata in giudicato) non consiste nella privazione diretta della facoltà di godimento del proprietario, bensì nell’illegittimo diniego del contributo di ricostruzione, che, impedendo al titolare del diritto di proprietà di ricostruire, gli ha parimenti impedito di godere dell’immobile nel tempo illegittimamente decorso fino all’erogazione del contributo.

La giurisprudenza ha riconosciuto già la risarcibilità del danno da privazione del godimento dell’immobile dovuta a condotte omissive od inerti dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, VI, 7 novembre 2023 n. 9583, in un caso di illegittima condotta omissiva, protratta ingiustificatamente negli anni, per la mancata esecuzione di un’ordinanza di demolizione e messa in pristino di un immobile abusivo, che aveva impedito ai vicini di utilizzare il proprio immobile; cfr. anche Cons. Stato, III, 28 aprile 2025, n. 3568, già citata per analogia col caso in esame, in tema di ritardo nell’erogazione di un contributo di ricostruzione post-sisma).

Nel caso in esame il mancato godimento dell’immobile per l’impedimento alla sua ricostruzione è giuridicamente collegabile in via immediata e diretta alla mancata disponibilità del contributo, non avendo peraltro l’amministrazione regionale mai prospettato condotte alternative o concorrenti del ricorrente che gli avrebbero consentito di affrontare la ricostruzione prima dell’erogazione del contributo.

5.2.3. Piuttosto, la difesa regionale è incentrata sulla contestazione del criterio equitativo individuato dal ricorrente per la quantificazione del danno, commisurato al valore locativo del fabbricato.

Premesso che, per tutte le ragioni sopra dette, la liquidazione del danno non può che essere effettuata per via equitativa, va sottolineato che -malgrado le peculiarità appena evidenziate- il danno di cui è chiesto il risarcimento consiste sempre nella perdita della facoltà di godimento dell’immobile da parte del proprietario, sia pure per un periodo di tempo che va determinato secondo particolari criteri.

Trattandosi di danno emergente, cioè di una perdita effettivamente subita dal titolare del diritto di proprietà, risultano non pertinenti le difese dell’amministrazione regionale che presuppongono trattarsi di danno da lucro cessante (basate cioè su: mancata prova del mancato incameramento di canoni di locazione o del minore reddito che sarebbe derivato all’imprenditore agricolo in conseguenza dell’indisponibilità del cespite, ovvero mancata prova di trattative per la vendita o per la locazione dell’immobile aziendale); in sintesi, alla stregua dell’impostazione giuridica sopra illustrata, l’impedimento al godimento è risarcito secondo i medesimi criteri sia che si tratti di utilizzazione indiretta sia che si tratti di utilizzazione diretta (quale quella che la Regione Marche riconosce avere l’immobile danneggiato, destinato a funzione produttiva in quanto cespite al servizio dell’attività d’impresa del ricorrente).

Parimenti poco decisive sono le argomentazioni difensive regionali in tema di mancanza di prova del danno emergente che sarebbe potuto consistere nel costo per l’acquisto o la locazione di manufatti sostitutivi. Invero, pur trattandosi di un criterio di liquidazione del danno utilizzabile (e utilizzato nel caso analogo di cui alla sentenza già citata di Cons. Stato, III, n.3568/2025), non è l’unico praticabile, essendo valida alternativa, come già detto, il criterio del valore locativo (per le ragioni esposte dalle Sezioni Unite, e condivise nei citati precedenti del giudice amministrativo). D’altronde, nel caso di specie, il criterio del costo (reale o presunto) dell’immobile sostitutivo non è utile perché non appare esigibile la sostituzione dell’immobile danneggiato, trattandosi di fabbricato adibito a “cuore amministrativo ed operativo” dell’azienda agricola del ricorrente (come riconosce anche la Regione Marche), perciò da presumersi non collocabile in diversa località.

5.3. Sono invece da condividere le argomentazioni difensive della Regione Marche in ordine al fatto che spetta al danneggiato la prova del dies a quo ovvero del momento a partire dal quale avrebbe potuto disporre del finanziamento e del tempo ragionevole di completamento dei lavori.

Al fine della prova di tali dati, il ricorrente ha prodotto una relazione tecnica di parte, con la quale è stato stimato anche il valore locativo dell’immobile basato sui canoni di locazione individuati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento al Comune di Ascoli Piceno, zona “D/8 zona industriale e artigianale Campolungo”, categoria dei “capannoni tipici”, stato conservativo “normale”.

Il Comune ha contestato la relazione sotto due distinti profili: i) il momento a decorrere dal quale la ricostruzione sarebbe stata completata se il finanziamento fosse stato erogato, collocato dal tecnico di parte all’inizio dell’anno 2007; ii) i valori locativi indicati, ritenuti eccessivi in considerazione della crisi dell’area di Campolungo aggravatasi nel corso degli anni.

5.3.1. Relativamente al primo dato, va richiamato quanto detto sopra a proposito della possibilità di ricavarne la prova per via presuntiva, prescindendo – diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r. – dalla data di effettiva assegnazione del contributo al progetto n. 474.

Invero, considerata la data del 21 settembre 2005 di pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, ma all’epoca privi di copertura finanziaria, non appare plausibile, come eccepito dalla Regione Marche, che i lavori potessero essere finanziati e completati entro il 31 dicembre 2006, come indicato dal tecnico di parte.

Tuttavia, è possibile collocare tale completamento quanto meno nella data del 31 dicembre 2011, considerato che dagli atti processuali e da quelli pubblici noti (tra cui la Relazione finale sullo stato degli interventi realizzati alla data del 31 ottobre 2008, pubblicata ai sensi dell’art. 12, comma 1, dell’ordinanza del Ministero dell’interno n.2668/97) risulta un arco temporale stimabile (al massimo) in un triennio dall’approvazione della graduatoria per il conseguimento della disponibilità delle risorse per l’erogazione del contributo, cui aggiungere un pari periodo di tempo per il completamento dei lavori (in difetto della prova di una data anticipata, che pure il ricorrente avrebbe potuto fornire).

Pertanto, il danno da impedimento al godimento dell’immobile è da ritenersi risarcibile da parte della Regione Marche nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2012.

E’ da ritenere peraltro che il danno de quo non vada risarcito per il periodo successivo al sisma del 2016: in proposito, va condiviso l’assunto della difesa regionale secondo cui il secondo terremoto avrebbe finito per interrompere il nesso causale tra la mancata ricostruzione post sisma 1997 e il mancato godimento dell’immobile, considerato il fatto notorio della tipologia e dell’entità dell’evento naturale sopravvenuto.

L’assunto contrario del ricorrente, secondo cui se l’immobile fosse stato ricostruito dopo il sisma del 1997, non avrebbe ricevuto danni dal terremoto successivo o comunque avrebbe ricevuto danni in misura più contenuta e più rapidamente rimediabili, non è supportato da alcuna prova o elemento di prova significativi (quale avrebbe potuto essere una relazione di parte sulle tecniche ricostruttive dei lavori di cui al progetto presentato nel 1998, nemmeno prodotto nel presente giudizio).

Quindi l’arco temporale da prendere in considerazione per la liquidazione equitativa è compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016.

5.3.2. Relativamente ai valori locativi, i dati OMI esposti nella relazione di parte ricorrente dimostrano il progressivo decremento dei canoni nel corso degli anni, in linea con quanto obiettato dalla Regione. Si tratta comunque di dati che ben possono essere considerati attendibili, considerata la fonte, e considerato altresì che non sono stati in sé confutati da precisi elementi contrari che sarebbe stato onere della Regione produrre in giudizio, risultando agevolmente accessibili da parte dell’ente pubblico territoriale; la richiesta della difesa regionale di attività istruttoria officiosa va pertanto respinta.

5.4. Dato quanto sin qui esposto, ritiene il Collegio di liquidare il danno da impedimento del godimento dell’immobile nel periodo sopra detto, imputabile alla Regione Marche, commisurando lo stesso in via equitativa, all’importo dei canoni nella misura minima, così come rilevati dall’OMI e indicati nella relazione di parte, quindi nell’importo arrotondato totale di € 235.000,00 (rectius 234.709,96).

  1. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la Regione Marche va condannata a corrispondere a titolo risarcitorio, per i danni sopra specificati, in favore del ricorrente Marini Marini Vincenzo la somma complessiva di € 235.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal momento di proposizione della domanda fino al soddisfo (cfr. sulla spettanza degli accessori, Cons. Stato, III, n. 3568/25 citata).

6.1. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali dei due gradi, considerata la novità della questione risarcitoria posta dal ricorso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, condanna la Regione Marche a corrispondere a titolo risarcitorio, per i danni specificati in motivazione, in favore del ricorrente Marini Marini Vincenzo la somma complessiva di € 235.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal momento di proposizione della domanda fino al soddisfo.

Compensa le spese dei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

Marina Perrelli, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere