Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere 24 marzo 2026, n. 258

Professioni e mestieri – Avvocato – Titolo di avvocato specialista – Art. 9, legge 31 dicembre 2012, n. 247 Conseguimento e mantenimento – Testo integrale del parere

 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 24 marzo 2026

 

NUMERO AFFARE 00258/2026

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

 

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. 2362.U del 9 marzo 2026, con la quale il Ministero della giustizia – Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.

 

PREMESSO

  1. Il Ministero della giustizia – Ufficio legislativo, ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in oggetto, con il quale si introducono modifiche alla disciplina regolamentare per le specializzazioni forensi previste dall’articolo 9 della legge n. 247 del 2012 a seguito delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, numeri 188 e 189 del 2024 depositate il 3 gennaio 2024, passate in giudicato, con le quali è stato parzialmente annullato il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144.

Alla predetta nota del 9 marzo 2026 sono allegati:

  1. a) la relazione controfirmata dal Ministro della giustizia;
  2. b) lo schema di decreto “bollinato” dalla Ragioneria generale dello Stato;
  3. c) la relazione illustrativa;
  4. d) la relazione tecnica munita della “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato;
  5. e) l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR);
  6. f) l’analisi tecnico-normativa (ATN);
  7. g) la valutazione del Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione (NUVIR);
  8. h) il parere favorevole del Consiglio nazionale forense del 24 ottobre 2025.
  9. Il regolamento in esame è, quindi, adottato in ottemperanza delle predette sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, passate in giudicato, con le quali è stato parzialmente annullato il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, limitatamente alle disposizioni relative all’elenco dei settori di specializzazione e ai relativi percorsi formativi per ottenere il titolo di avvocato specialista.
  10. Al riguardo, l’Amministrazione evidenzia che le sentenze del giudice amministrativo hanno ritenuto irragionevole l’individuazione dei settori di specializzazione e quindi errato il trattamento classificatorio, nonché fondata la censura di contraddittorietà in quanto il diritto commerciale, relegato tra gli indirizzi del diritto civile, finisce per essere irragionevolmente equiparato a materie che costituiscono delle partizioni, soprattutto dal punto di vista didattico e scientifico, del diritto commerciale medesimo.

Pertanto, l’autonomia disciplinare e tematica del diritto commerciale renderebbe errata la sua menzione come mero “indirizzo” non solo nella prospettiva dei corsi universitari in giurisprudenza o scienze giuridiche che inseriscono nella scala gerarchica degli insegnamenti il diritto commerciale come materia fondamentale, ma anche sotto il profilo dei servizi legali offerti alla clientela, atteso che non consente all’avvocato specialista di qualificare correttamente le proprie competenze, posto che la sola specializzazione in “diritto civile” sarebbe generica e non permetterebbe di valorizzare la specializzazione in diritto commerciale

In tale contesto e per le predette finalità si prevedono le modifiche all’elenco contenuto nel vigente articolo 3 del decreto n. 144 del 2015, affiancando il diritto commerciale e societario ai settori di specializzazione già individuati nella suddetta disposizione al comma 3 (diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo) e, conseguentemente, riordinando gli indirizzi attinenti alle predette materie di carattere generale.

Inoltre, vengono introdotte disposizioni transitorie e di coordinamento.

  1. Il provvedimento normativo, secondo quanto precisato nell’AIR, è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obbiettivi:

– adeguare la disciplina regolamentare delle specializzazioni forensi ai principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dalla giurisprudenza amministrativa, garantendo una classificazione dei settori di specializzazione che rifletta effettivamente l’autonomia scientifica e l’importanza pratica delle diverse branche del diritto e assicuri servizi altamente qualificati in ambiti specifici dell’attività forense;

– consentire agli avvocati specializzati in materie commerciali e societarie di qualificare correttamente le proprie competenze specifiche;

– facilitare l’identificazione da parte della clientela aziendale di professionisti effettivamente specializzati nelle problematiche del diritto commerciale;

– migliorare la trasparenza e l’efficienza del mercato dei servizi legali;

– garantire il riconoscimento e la valorizzazione dei percorsi formativi già completati o in corso.

Per effetto delle modifiche proposte, si produrrebbero, nel medio e lungo periodo, effetti positivi in termini di maggiore efficienza e trasparenza del mercato dei servizi in un’area, quale è quella del diritto commerciale e societario, strategica e funzionale alla crescita economica del Paese, a vantaggio delle imprese e dei cittadini.

  1. Lo schema di regolamento si compone di tre articoli: art. 1, rubricato “Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144”; art. 2, intitolato “Disposizioni transitorie e di coordinamento”; art. 3, intitolato “Clausola di invarianza finanziaria”.

5.1 Lo schema di regolamento introduce le seguenti modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144:

  1. a) l’articolo 1, comma 1:

– modifica l’articolo 3, comma 1, del citato decreto n. 144/2015, inserendo dopo la lettera c), la lettera c-bis), aggiungendo tra le materie di specializzazione il diritto commerciale e il diritto societario;

– aggiorna, quindi, al comma 2, con le predette materie, l’elenco dei settori in cui il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto di percorsi formativi ovvero con l’accertamento della comprovata esperienza ad almeno uno degli indirizzi contemplati dalle stesse e vengono, altresì previsti, con la modifica del comma 12-bis i relativi percorsi formativi specifici;

– introduce dopo il comma 5, il comma 5-bis, prevedendo che al settore del diritto commerciale e societario afferiscono i seguenti indirizzi: diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica; diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza; diritto bancario e dei mercati finanziari, che vengono conseguentemente eliminati dall’elenco degli indirizzi del settore del diritto civile di cui al comma 3;

  1. b) l’articolo 2:

– al comma 1, attribuisce alla commissione permanente istituita presso il Ministero della giustizia il compito di aggiornare le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica in conformità al decreto in esame, secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 2015;

– al comma 2, prevede che gli avvocati che nei cinque anni precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento, abbiano conseguito il titolo di avvocato specialista nel settore del diritto civile con indirizzo in diritto commerciale e societario, in diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica, in diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza nonché diritto bancario e dei mercati finanziari, possono chiedere al Consiglio nazionale forense la conversione del titolo di avvocato specialista nel settore di diritto commerciale e societario, previo superamento di una prova scritta e orale; l’organizzazione e la valutazione della prova è affidata ad una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto del Ministro della giustizia n. 144/2015, nominati dal Consiglio nazionale forense;

– al comma 3, estende la facoltà “di cui al comma 1” (rectius: comma 2) anche agli avvocati che hanno conseguito un attestato di frequenza ai corsi aventi i requisiti previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 2015, iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora conclusi;

– al comma 4, prevede la facoltà per gli avvocati che hanno conseguito il titolo di avvocato specialista nel settore del diritto civile in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, di chiedere al Consiglio nazionale forense la conversione del titolo nel settore del diritto commerciale e societario.

5.2 L’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

  1. Nell’AIR si rappresenta, tra l’altro, quanto segue:

– la base legislativa del provvedimento è costituita dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha introdotto la figura dell’avvocato specialista, conferendo agli ordini professionali il compito di istituire e aggiornare gli elenchi degli avvocati specialisti; la disciplina attuativa è stata originariamente definita dal decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, successivamente modificato dal decreto ministeriale 1° ottobre 2020, n. 163, che è stato impugnato con ricorsi proposti da un’associazione composta da professori universitari e studiosi di diritto societario, decisi con le citate sentenze n. 188 e 189 del 3 gennaio 2024;

– l’intervento normativo interesserà gli avvocati iscritti agli albi ordinari e, in particolare, i professionisti operanti nei settori commerciali e societari; secondo i dati forniti dal Consiglio nazionale forense, al 31 dicembre 2024, il numero degli avvocati iscritti ammontava a 230.000 negli albi professionali ordinari, a 4.399 negli albi speciali e a 1.618 nell’elenco speciale dei professori, per un totale complessivo di circa 236.017 professionisti;

– circa i titoli di avvocato specializzato già conseguiti, il CNF ha riconosciuto il titolo di avvocato specializzato a 325 dottori di ricerca e 137 avvocati che hanno frequentato i corsi di formazione ex articolo 14 del d.m. n. 144/2015, distribuiti principalmente nei settori del diritto del lavoro (38 specialisti), diritto di famiglia (50 specialisti), diritto penale (40 specialisti) e diritto tributario (3 specialisti); nessun titolo di avvocato specializzato è stato rilasciato attraverso il percorso della comprovata esperienza, il che evidenzia le difficoltà del sistema attuale nel riconoscere adeguatamente le competenze maturate sul campo;

– l’inadeguatezza dell’attuale classificazione del diritto commerciale genera problemi pratici rilevanti, in quanto, da un lato, impedisce agli avvocati che operano prevalentemente in ambito commerciale e societario di qualificare correttamente le proprie competenze specifiche, dovendo limitarsi alla generica qualificazione di “specialista in diritto civile” e, dall’altro lato, non facilita alla clientela, anche aziendale, l’identificazione di professionisti effettivamente specializzati nelle complesse problematiche del diritto commerciale contemporaneo;

– l’introduzione del diritto commerciale e societario come settore autonomo di specializzazione e la riorganizzazione degli indirizzi afferenti a tale settore unitamente alla previsione di una disciplina transitoria garantirebbe un adeguato contemperamento tra l’esigenza di ottemperare alle pronunce giurisdizionali e quella di assicurare continuità e certezza ai titoli già acquisiti o in corso di acquisizione;

– destinatari diretti dell’intervento normativo sono: gli avvocati iscritti agli albi professionali; il Consiglio Nazionale Forense (competente per il conferimento del titolo di specialista e per l’organizzazione e la valutazione delle prove per la conversione dei titoli già acquisiti); i Consigli dell’Ordine degli Avvocati (responsabili della tenuta e dell’aggiornamento degli elenchi degli avvocati specialisti; in Italia operano 140 Consigli dell’Ordine territoriali); gli Enti di formazione specialistica (università, ordini professionali e associazioni forensi specialistiche che organizzano in convenzione con il CNF e con università, i percorsi formativi biennali per il conseguimento del titolo di specialista); la Commissione permanente istituita presso il Ministero della giustizia cui compete il compito di aggiornare le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica. Destinatari indiretti dell’intervento sono: le imprese, gli enti pubblici e privati cittadini; il Sistema giudiziario (le sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso 22 tribunali italiani che potranno contare su una categoria di professionisti appositamente specializzata con benefici in termini di efficienza, efficacia e tempestività della risposta giudiziaria);

– l’Amministrazione ha ritenuto di non effettuare consultazioni pubbliche e ha comunicato che lo schema è il risultato delle interlocuzioni con il Consiglio nazionale forense che ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema del decreto regolamentare in oggetto nella seduta amministrativa del 24 ottobre 2025, e con l’Unione nazionale camere civili e la sua Scuola di alta formazione;

– l’attuazione dell’intervento richiede il coordinamento dei seguenti soggetti istituzionali: la Commissione permanente per la formazione specialistica, la quale dovrà provvedere alla definizione dei contenuti formativi specifici per il nuovo settore del diritto commerciale e societario, assicurando una preparazione non inferiore a un anno per l’acquisizione dei principi generali e un ulteriore anno per la specializzazione nell’indirizzo prescelto; il Consiglio Nazionale Forense, che dovrà costituire commissioni specifiche per la valutazione delle modalità di conversione dei titoli già conseguiti; i Consigli degli Ordini territoriali responsabili dell’aggiornamento degli elenchi degli avvocati specialisti e della gestione delle procedure di riconoscimento per comprovata esperienza a livello locale; le istituzioni universitarie e formative che dovranno adeguare i propri programmi didattici alle nuove linee guida, sviluppando percorsi formativi specifici per il settore del diritto commerciale e societario;

– il monitoraggio dell’intervento coinvolge il Ministero della giustizia cui compete il controllo dell’attuazione complessiva dell’intervento attraverso la raccolta di dati relativi al numero di corsi attivati, alle richieste di conversione presentate e ai titoli rilasciati, nonché la verifica della conformità dei programmi formativi alle linee guida e l’analisi della distribuzione territoriale dell’offerta formativa; il Consiglio nazionale forense il quale provvede a monitorare il numero di richieste di conversione ricevute e definite, il numero di coloro che superano le prove di verifica, la distribuzione per settori geografici e specializzazioni, i tempi medi di definizione delle procedure; i Consigli degli Ordini territoriali, i quali aggiornano i dati relativi agli specialisti iscritti negli elenchi, fornendo al CNF informazioni aggregate sul numero di professionisti per ciascun settore di specializzazione.

  1. In ordine ai profili finanziari dell’intervento normativo, nella relazione tecnica, “bollinata” dalla Ragioneria generale dello Stato, si attesta che, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere procedimentale nell’ottica di una valorizzazione della professionalità degli avvocati, considerata anche la circostanza che gli adempimenti previsti, per lo più espletati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli degli ordini circondariali, le relative disposizioni non determinano profili di onerosità per l’amministrazione giudiziaria.
  2. Nel documento di analisi tecnico-normativa si evidenzia, tra l’altro, che le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono coerenti con il programma di Governo ed in linea con gli obiettivi di efficientamento e innovazione di cui alle linee progettuali del PNRR.

CONSIDERATO

  1. Lo schema di decreto in oggetto è, dunque, espressamente volto ad adeguare il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 (Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)alle sentenze del T.a.r. per il Lazio, sez. I, n. 188 e n. 189, con le quali è stato parzialmente annullato il predetto decreto n. 144 del 2015, limitatamente alle disposizioni relative all’elenco dei settori di specializzazione e dei previsti percorsi formativi specialistici (cfr. preambolo dello schema).

9.1 Al riguardo, giova ricordare che il predetto regolamento n. 144 del 2015 è già stato modificato con decreto n. 163 del 2020, il quale è stato adottato “…in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5575/2017, depositata il 28 novembre 2017, con la quale sono state confermate le sentenze del T.A.R. per il Lazio che avevano parzialmente annullato il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, limitatamente alle disposizioni relative all’elenco dei settori di specializzazione e alla disciplina del colloquio diretto ad accertare la comprovata esperienza necessaria per ottenere il titolo di specialista anche in assenza del compimento dei previsti percorsi formativi specialistici” (cfr. preambolo del d.m. n. 163/2020).

9.2 Posto che sia il d.m. n. 163 del 2020, sia l’emanando provvedimento in oggetto, sono stati adotti allo scopo di dare piena ottemperanza (“in conformità”) alle citate sentenze del Consiglio di Stato e del T.a.r. per il Lazio, occorre preliminarmente verificare se le disposizioni contenute nello schema in esame siano effettivamente conformi al decisum.

9.3 In proposito, dalle ottemperande sentenze del T.a.r. per il Lazio, n. 188 e n. 189 del 2024 (di analogo contenuto), per quanto qui d’interesse, emerge, tra l’altro, quanto segue:

  1. a) lo stesso Tribunale amministrativo., in ordine al regolamento n. 144/2015, con sentenze nn. 4424, 4426, 4427 e 4428 del 14 aprile 2016, aveva, a suo tempo, ritenute illegittime alcune disposizioni riguardanti i settori di specializzazione e l’accertamento della “comprovata esperienza” mediante colloquio, rilevando che analoghi rilievi erano stati sollevati dal Consiglio di Stato in sede consultiva (cfr. parere n. 2971/2014), rilievi che il provvedimento impugnato avrebbe disatteso;
  2. b) il Consiglio di Stato, con sentenza della sez. IV n. 5575/2017, nel confermare le predette sentenze del T.a.r., aveva osservato:

– che l’elencazione dei settori, muovendo dalla tradizionale tripartizione (diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo) avesse dilatato ampiamente il primo settore e non avesse, invece, introdotto nessuna differenziazione nell’ambito degli altri;

– che fosse discutibile l’analitica suddivisione del diritto civile, rilevando l’incoerenza dell’elencazione, anche in ragione dell’impossibilità di ricostruire ovvero comprendere il criterio ordinatore dei settori di specializzazione contenuti nel regolamento, così imponendosi un ripensamento della disciplina, con l’adozione di parametri che siano il frutto di una scelta di merito, ma che devono rispettare i criteri di effettività, congruità e ragionevolezza;

– inoltre, il Consiglio di Stato, in sede consultiva (cfr. parere 18 aprile 2019, n. 1347), aveva rilevato l’assenza di motivazione della scelta legata alla suddivisione delle materie in settori e in indirizzi, ritenendo che le scelte di inserire le varie materie nei due elenchi “… andrebbero motivate alla luce non solo delle tradizionali partizioni della nostra cultura giuridica ma anche di un’analisi del mercato dei servizi legali che avrebbe aiutato a comprendere le modalità di distinzione tra settori e ambiti e l’inclusione di alcuni ambiti nell’ambito dei settori contenuti nel testo riformato”;

  1. c) a seguito dell’annullamento giurisdizionale, il Ministero della giustizia ha provveduto ad emendare il regolamento n. 144/2015, adottando il gravato decreto n. 163/2020, il quale, oltre ai tre settori principali, ha incluso altri 10 settori di specializzazione; inoltre, il d.m. n. 163/2020 ha introdotto una nuova ulteriore ripartizione dei settori del diritto civile, penale e amministrativo in sottocategorie definite “indirizzi”;
  2. d) la statuizione ministeriale relativa alla disciplina dei settori di specializzazione appare illogica nella parte in cui è stata attribuita maggiore rilevanza a materie di carattere settoriale, senza includere nell’elenco il diritto commerciale, nonostante questo abbia una risalente tradizione scientifica e rappresenti una materia generalista, che, a stretto rigore, contiene talune delle stesse materie inserite tra i settori di specializzazione (tra questi, il diritto della concorrenza), nonché contraddittoria in quanto il diritto commerciale viene relegato tra i meri indirizzi del diritto civile e finisce per essere irragionevolmente equiparato a materie (il diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica, il diritto bancario e dei mercati finanziari, il diritto della crisi dell’impresa e dell’insolvenza) che costituiscono delle partizioni, anche e soprattutto dal punto di vista didattico e scientifico, del diritto commerciale medesimo;
  3. e) l’individuazione dei settori di specializzazione, in aggiunta alle tre tradizionali materie principali (diritto civile, penale e amministrativo), sarebbe dovuta avvenire sulla scorta del duplice criterio costituito, oltre che dall’autonomia disciplinare e tematica del diritto commerciale, dalla giurisdizione (le controversie di diritto commerciale sono, per lo più, oggetto della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso i Tribunali e le Corti d’appello) o dalla specialità del rito che li caratterizza.
  4. Osservazioni

10.1 Premesso quanto sopra, può ritenersi che l’Amministrazione, con le modificazioni contenute nello schema di decreto in oggetto, si sia, in sostanza, conformata al decisum delle citate sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, numeri 188 e 189 del 2024, passate in giudicato. Infatti, è stato inserito tra i settori di specializzazione il diritto commerciale e societario, al quale vengono ricondotti gli “indirizzi” di diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica; di diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza; di diritto bancario e dei mercati finanziari (che, pertanto, vengono tolti dall’elenco degli indirizzi del settore del diritto civile).

La circostanza che nelle ottemperande sentenze si faccia incidentalmente riferimento al diritto della concorrenza (che resta nell’elenco dei settori di specializzazione) quale materia riconducibile al diritto commerciale, ad avviso del Collegio, non costituisce indice di non completa ottemperanza. Infatti, lo stesso Giudice amministrativo evidenzia l’importanza crescente e l’autonoma rilevanza assunta dal diritto della concorrenza, la sua evoluzione e collegamento con il diritto antitrust parzialmente oggetto di giurisdizione amministrativa. Si aggiunga che la materia della concorrenza è regolata sia dalla normativa nazionale sia da quella dell’Unione europea ed è sottoposta alla giurisdizione sia del giudice ordinario (per le azioni di nullità contro atti o intese anticoncorrenziali e di risarcimento danni) sia del giudice amministrativo (per le azioni di annullamento dei provvedimenti amministrativi).

Pertanto, considerato il carattere transettoriale della disciplina della concorrenza, trova giustificazione la sua autonoma permanenza nell’ambito dei settori di specializzazione.

10.2 Appare, peraltro, evidente da quanto sopra rappresentato come l’Amministrazione si sia limitata alla mera ottemperanza delle citate sentenze del T.a.r., senza procedere ad una consultazione pubblica e non cogliendo quindi l’opportunità di effettuare una verifica circa la funzionalità e la rispondenza agli obbiettivi stabiliti del sistema delle specializzazioni.

Al riguardo, questa Sezione, con i citati pareri n. 1347/2019 e n. 3185/2019 concernenti lo schema del decreto n. 163/2020, aveva chiaramente evidenziato il nesso tra specializzazione e modelli organizzativi dell’offerta di servizi legali e sottolineato l’importanza e l’esigenza di una approfondita analisi del mercato dei servizi legali allo scopo di meglio definire le aree di specializzazione nell’offerta dei predetti servizi in funzione di una migliore qualità ed economicità degli stessi.

Tale analisi del mercato, come peraltro evidenziato nelle ottemperande sentenze del T.a.r., tuttavia non è stata ancora effettuata.

  1. Osservazioni di drafting

11.1 Preambolo:

– al primo “Visto”, il richiamo agli articoli 76 e 87 della Costituzione non appare corretto, trattandosi nel caso in esame di un regolamento amministrativo ministeriale; pertanto, tale “Visto” (che non è presente né nel regolamento n. 144/2015 né nel regolamento di modifica n. 163/2020) andrebbe eliminato;

– l’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 1988, n. 400 è citato due volte (al secondo e al sesto “Visto”); pertanto, va soppresso il secondo “Visto”;

11.2 Articolato:

– all’art. 1, comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole “è inserita la seguente” aggiungere la parola “lettera”;

– all’art. 1, comma 1, lettera a), punto 4), sostituire la parola “inserire” con “è inerito” e, dopo la parola “seguente”, aggiungere “comma”;

– all’art. 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole “di cui al primo periodo” con le seguenti “scritta e orale”;

– all’art. 2, comma 3, alinea, si fa erroneamente riferimento al comma 1, invece che al comma 2 (come correttamente indicato nell’ATN, ma non nella relazione illustrativa e nella relazione al Ministro); pertanto, occorre sostituire le parole “al comma 1” con al “al comma 2”;

– sempre all’art. 2, comma 3, alinea, sostituire le parole “a coloro”, con “agli avvocati”;

– all’art. 3, sostituire le parole “Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare” con le seguenti “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano”, con l’uso preferenziale dell’indicativo deontico.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.