Corte di Cassazione, sez. II, 5 maggio 2025, n. 12742

Condominio – Amministratore – Gestione autonoma – Limiti – Fattispecie in tema di liti giudiziarie

L’amministratore di condominio è legittimato ad agire in via autonoma ex artt. 1130 e 1131 c.c., per la conservazione delle parti comuni e per far cessare violazioni del regolamento condominiale. Tuttavia il citato potere non può essere esercitato in contrasto con una valida deliberazione assembleare, pertanto in presenza di una deliberazione condominiale contraria l’amministratore non può instaurare o proseguire la lite, poiché l’assemblea, quale organo titolare della competenza generale sulla gestione delle cose comuni, può impedire l’insorgere della controversia o può rinunciare all’azione giudiziaria.