Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 maggio 2026, n. 12682

Professioni e mestieri – Avvocato – Illecito deontologico – Illecito disciplinare permanente –  Fattispecie

La controversia trae origine dal procedimento disciplinare promosso a carico di un avvocato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 12 e dell’art. 19, Codice deontologico forense per avere fatto sottoscrivere ad una propria praticante un contratto con una casa editrice con oggetto l’utilizzo di una banca dati giuridica, destinata in realtà alle quasi esclusive esigenze dell’avvocato. La praticante si era così ritrovata obbligata a saldare le rate periodiche del contratto, pur avendo agito nell’interesse del professionista. Il Consiglio distrettuale di disciplina aveva applicato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi; decisione poi confermata dal Consiglio Nazionale Forense.