Corte di Cassazione penale, sez. III, 27 maggio 2026, n. 19251

Violenza sessuale – Erronea interpretazione sul consenso della vittima del reato – Criteri di valutazione

Nel reato di violenza sessuale non è sufficiente una generica affermazione difensiva secondo cui il dissenso non sarebbe stato percepito. Infatti, il soggetto che invoca l’errore sul consenso deve indicare circostanze concrete sulla base delle quali emerga che pur avvalendosi della ordinaria diligenza si poteva maturare la ragionevole convinzione sull’esistenza di una volontà favorevole all’atto sessuale.