Lavoro – Licenziamento collettivo – Nuova sede – Trasferimento – Rifiuto del lavoratore dipendente
In tema di licenziamenti collettivi il licenziamento comprende qualsiasi cessazione del contratto di lavoro non voluta dal lavoratore nel cui perimetro rientra la modifica unilaterale, a suo svantaggio, di ogni elemento essenziale del predetto contratto per ragioni non inerenti alla sua persona. Nell’area degli elementi essenziali del su menzionato contratto si colloca a pieno titolo la nuova sede di lavoro, mentre è illegittimo il licenziamento del lavoratore dipendente che si sia rifiutato di raggiungerla per violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59 CE.