Famiglia – Separazione – Casa coniugale – Pertinenza – Assegnazione automatica – Esclusione – Modalità – Fattispecie
In sede di separazione dei coniugi la pertinenza della casa coniugale non deve essere assegnata automaticamente al coniuge ma occorre che il giudice accerti in maniera rigorosa il collegamento pertinenziale dell’immobile (garage, posto auto, cantina, ecc.) e che l’assegnazione risponda realmente alle specifiche esigenze dei figli minorenni di conservare l’originario habitat familiare. Nella fattispecie, in sede di separazione dei coniugi il giudice automaticamente aveva assegnato un rustico ritenendolo pertinenza della casa coniugale.