Corte di Cassazione, sez. II, 6 luglio 2026, n. 22819

Condominio – Spese straordinarie – Termine di prescrizione decennale – Applicabilità – Approvazione di successivi rendiconti – Interruzione della prescrizione – Esclusione

Gli oneri condominiali ordinari presentano una cadenza che giustifica l’applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. Infatti, le spese ordinarie derivano dalla normale e continuativa gestione dei beni e dei servizi comuni e si rinnovano secondo scadenze collegate a un’unica causa debendi. Invece, le spese straordinarie non costituiscono prestazioni destinate a ripetersi periodicamente, ma sorgono in relazione a uno specifico intervento, normalmente caratterizzato da particolare consistenza economica e subordinato a un’apposita deliberazione assembleare. La loro eventuale suddivisione in rate non trasforma il debito in un’obbligazione periodica: si tratta pur sempre del frazionamento temporale di un debito unitario. Ne consegue l’applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. Tutto ciò premesso, l’approvazione dei rendiconti in cui vengono riportate le spese straordinarie non saldate, se non impugnata, può costituire valido titolo di credito verso il condomino moroso ma non produce effetti interruttivi del termine decennale per ottenerle in via giudiziaria.