Corte di Cassazione penale, sez. IV, 8 luglio 2026, n. 25527

Circolazione stradale – Incidente – Stato di alterazione da alcol o da sostanze stupefacenti – Accertamento – Presupposto – Sinistro

In caso di incidente stradale, l’accertamento sullo stato di alterazione da alcol o da stupefacenti deve comunque essere disposto: non essendo necessario acquisire elementi utili a motivarne l’obbligo, né che gli agenti operanti abbiano «altrimenti ragionevole motivo di ritenere» che il conducente si fosse posto alla guida in stato di alterazione, poiché il presupposto legittimante è indicato dal Legislatore ed è rappresentato dal solo verificarsi del sinistro stradale.