Consiglio di Stato, sez. V, 9 luglio 2026, n. 5522

Giudizio amministrativo – Appello – In tema di elezioni – Difesa personale – Esclusione

Nel giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato riguardante le operazioni elettorali, è inammissibile la difesa personale. Infatti il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 95, comma 6, Codice processo amministrativo, ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 23 per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado, di difendersi personalmente (Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2015, n. 2371), con la conseguenza che non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’art. 23, comma 1, dello stesso Codice processo amministrativo, nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5345/2020).