Risarcimento del danno – Caduta alberi – Responsabilità dell’ente gestore – Fattispecie
Il semplice fatto che la caduta di alberi sia stata cagionata da forte vento non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell’ente gestore quando si tratta di cose in custodia dello stesso ente (art. 2051 c.c.). L’ente gestore per non rispondere del danno deve dimostrare il caso fortuito (evento imprevedibile non imputabile alla sua gestione da provare con dati scientifici riferiti al fatto naturale) mentre sul danneggiato grava l’onere di provare il nesso causale tra cose in custodia e danno. Nella fattispecie, si trattava di quattro pini ubicati lungo la strada statale Appia gestita dall’ANAS caduti in un fondo agricolo presso Sessa Aurunca.