Corte di Cassazione penale, sez. III, 24 luglio 2026, n. 27999

Industria e commercio – Frode nell’esercizio del commercio – Tentativo – Presupposti – Particolare tenuità del fatto – Criteri di valutazione – Fattispecie in tema di ristorante.

La frode in commercio tutela la lealtà e la correttezza degli scambi commerciali e, ai fini della configurabilità del tentativo, non è necessario che il prodotto sia stato effettivamente venduto o che sia stata avviata una trattativa con un potenziale acquirente. È sufficiente, infatti, che sia accertata la destinazione alla vendita di un prodotto diverso, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quello dichiarato o pattuito. Inoltre, la mancata vendita del prodotto non può essere automaticamente trasformata in un indice di particolare tenuità dell’offesa. Il giudizio richiesto dall’art. 131-bis c.p. deve invece essere complessivo e tenere conto delle modalità della condotta, dell’esiguità del danno o del pericolo e del grado della colpevolezza, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., nonché del requisito della non abitualità del comportamento. Nella fattispecie, si trattava di prodotti congelati, mentre il menù esposto al pubblico prospettava l’impiego di prodotti freschi.