Appalto – Gara – Atti – Accesso – Art. 116, Codice processo amministrativo – Criteri applicativi
Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara, previsto dall’art. 36, comma 4, Codice dei contratti pubblici, in quanto disposizione eccezionale non suscettibile di estensione analogica, trova applicazione nel solo caso tipico in cui la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, abbia adempiuto agli obblighi informativi previsti dai commi precedenti del medesimo articolo, dando altresì atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento; in caso di inosservanza sostanziale di tali obblighi si riespande la disciplina generale del rito dell’accesso di cui all’articolo 116 c. p. a. Il rito speciale super-accelerato di cui al citato articolo 36, comma 4, presuppone l’adozione, da parte della stazione appaltante, di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento dell’offerta, non potendo essere qualificata come provvedimento implicito la mera pubblicazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario oscurata in tutto o in parte, ancorché accompagnata dalla richiesta di oscuramento formulata dall’operatore economico.