TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 23 settembre 2026, n. 15155

Igiene e sanità – Prestazioni assistenziali all’estero – Tutela della salute pubblica – Contenimento della spesa sanitaria – Contemperamento – Diniego – Adeguata valutazione tecnico-scientifica – Legittimità

Nel complesso procedimento che disciplina la fruizione di prestazioni assistenziali informa indiretta presso centri specializzati all’estero sono presenti due distinti interessi pubblici che trovano composizione in detto procedimento, da un lato, ed in primo luogo, la tutela della salute dei cittadini, dall’altro, l’esigenza di contenere la spesa sanitaria in limiti accettabili assicurando il rimborso solo delle spese per prestazioni non conseguibili nel territorio nazionale ed assicurando la migliore utilizzazione possibile delle risorse finanziarie a disposizione. Pertanto, è legittimo il diniego opposto alla domanda di prestazioni assistenziali all’estero qualora il menzionato diniego sia supportato da un’adeguata valutazione tecnica, basata su apprezzamenti complessi e privi di giudizi opinabili, resi da organismi con appropriata composizione alla luce dello stato dell’arte medica e dell’effettiva capacità di trattamento del paziente in Italia (Consiglio di Stato, sez. III, 12 aprile 2013, n. 1989).