Condominio – Parti comuni – Utilizzo – Condizioni e presupposti – Oneri probatori – Fattispecie
L’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino incontra un duplice limite: non deve alterarne la destinazione né impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In questa prospettiva, anche l’occupazione temporanea di una porzione comune può risultare abusiva qualora, in concreto, ostacoli il godimento degli altri condomini. Nella fattispecie, la vicenda nasce dall’installazione, all’interno dell’area condominiale, di un dissuasore per i volatili collocato in prossimità dei comandi del cancello elettrico. Una condomina aveva contestato le deliberazioni assembleari relative alla sua installazione, sostenendo, tra l’altro, che la presenza del manufatto rendesse più difficoltose le manovre necessarie per accedere al proprio garage. La Corte d’appello aveva tuttavia accertato, sulla base delle risultanze peritali, che il dissuasore non costituiva un grave ostacolo alla fruizione dell’autorimessa, pur rendendo le manovre meno agevoli.