Consiglio di Stato, sez. VI, 16 ottobre 2026, n. 7558

Atto amministrativo – Diritto di accesso – Accesso civico generalizzato – Limiti – Fattispecie

In tema di accesso civico generalizzato i limiti imposti dall’art. 5-bis, comma 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013, impongono all’amministrazione, in applicazione del principio di proporzionalità, di effettuare, in sede di valutazione dell’istanza, un concreto bilanciamento tra interessi pubblici e privati con l’interesse alla trasparenza, pertanto da un lato, il diniego all’ostensione può essere opposto soltanto ove questa sia suscettibile di arrecare un pregiudizio effettivo agli interessi protetti  e, dall’altro, ogni eventuale limitazione dell’accesso deve risultare necessaria e proporzionata rispetto all’esigenza di tutela dell’interesse antagonista, dovendo la P.A. privilegiare, ove possibile, soluzioni meno restrittive, come l’ostensione parziale o l’oscuramento dei dati sensibili, in modo da evitare un sacrificio della trasparenza eccedente rispetto a quello strettamente necessario. Nel caso di specie, la domanda di accesso era stata indirizzata all’Agenzia delle Dogane e riguardava il transito di armamenti e componenti di sistemi d’arma.