Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 21 giugno 2021, n. 17602

Pubblico impiego – Personale della scuola – Personale A.T.A. – Collaboratore scolastico – Rifiuto di svolgere compiti di pulizia – Licenziamento – Legittimità

Considerato che la Tabella A del C.C.N.L. del 2007 relativo al comparto della scuola, per quanto attiene al personale A.T.A., per i dipendenti dell’area A contempla non solo compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni e del pubblico ma anche la custodia e la pulizia dei locali, degli spazi e arredi scolastici, è legittimo il licenziamento per scarso rendimento del collaboratore scolastico che si sia rifiutato più volte di adempiere a compiti di pulizia.