Consiglio di Stato, sez. III, 7 ottobre 2021, n. 6677

Igiene e sanità – Pane parzialmente cotto – Preconfezionamento in area diversa da quella di vendita – Necessità – Eccezione

Dal combinato disposto degli artt. 16, comma quattordicesimo, l. 4 luglio 1967, n. 580 e dell’art. 1, D.P.R. n.502/1998, la vendita di pane parzialmente cotto deve avvenire previo confezionamento. Qualora vi sia l’oggettiva impossibilità di eseguire il menzionato preconfezionamento in un’area diversa da quella ove avviene la vendita, in via eccezionale, può darsi luogo al confezionamento nella predetta area di vendita rispettando comunque tutte le regole igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa.