TAR Lazio, Roma, sez. II- bis, 20 dicembre 2021, n. 13172

Igiene e sanità – Animali domestici – Presenza in appartamento di abitazione – Gravi deficienze igieniche e sanitarie – Allontanamento temporaneo degli animali –  Bonifica dei locali –  Ordinanza del sindaco – Legittimità – Divieto di introdurre nuovi animali – Illegittimità – Fattispecie

A seguito di ispezione della competente Azienda Sanitaria Locale veniva accertata la presenza di sette animali domestici all’interno di una casa di abitazione che non presentava gli ordinari requisiti igienici e sanitari necessari alla permanenza in sicurezza dell’essere umano. Pertanto, a causa del gravissimo stato di degrado in cui si trovava l’appartamento, sulla base della relazione redatta dal Comune e dall’A.S.L., con ordinanza del sindaco veniva intimato il trasferimento degli animali in una struttura convenzionata con l’amministrazione comunale per essere adeguatamente curati e al fine di procedere alla bonifica dell’immobile. Nella predetta ordinanza veniva, altresì, disposto il divieto di introdurre nuovi animali nell’ appartamento in aggiunta a quelli già presenti nell’alloggio. Mentre è legittima l’ordinanza sindacale per quanto attiene al momentaneo allontanamento degli animali e alla bonifica dell’appartamento a livello igienico-sanitario, l’atto risulta illegittimo nella parte in cui dispone il divieto di introdurre animali all’interno dell’appartamento formulato in maniera generica senza aver fissato limiti e modalità configurandosi una sostanziale ed ingiustificata limitazione alla libertà individuale.