Corte di Cassazione, sez. VI, 10 marzo 2022, n. 7760

Famiglia – Assegno di mantenimento – Controversia giudiziaria – Emergenza sanitaria COVID-19 – Termini processuali – Sospensione – Inapplicabilità – Fattispecie

Premesso che l’obbligo di mantenimento si configura come lo strumento per conservare il pregresso tenore di vita e l’obbligo alimentare soddisfa la mancanza di mezzi di sostentamento e viene incontro alla più elementari esigenze di vita del beneficiario, la Legge n. 27/2020 stabilisce, a chiare lettere, che la sospensione dei termini non opera per le cause relative ad alimenti o a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela e affinità. Pertanto, la predetta normativa adottata in presenza dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, esclude la sospensione dei termini processuali per le cause aventi come oggetto gli alimenti e le relative obbligazioni alimentari pur in un periodo segnato dalla necessità del contenimento del rischio pandemico, e tanto in ragione di una discrezionalità legislativa che, esercitata nel contemperamento degli interessi in gioco, non si segnala come irragionevole.  Nella fattispecie, la causa riguardava la revoca dell’assegno di mantenimento erogato dal padre nei confronti della figlia.