Giudizio amministrativo – Verificazione ex art. 66. Codice del processo amministrativo – Oggetto – Finalità – Efficacia
La verificazione di cui all’art. 66, Codice del processo amministrativo, ha come oggetto una valutazione tecnica effettuata da un organo qualificato alla risoluzione di questioni tecniche necessarie per definire l’oggetto del giudizio. In buona sostanza la verificazione si traduce in uno o più accertamenti necessari a completare la completare la conoscenza di fatti non desumibili attraverso i documenti che comunque non hanno effetti vincolanti sulla decisione del giudice il quale li può sempre disattendere supportando la decisione con puntuali argomentazioni suffragate dalle risultanze processuali.