TAR Toscana, sez. II, 13 marzo 2023, n. 270

Igiene e sanità – Rifiuti – Deposito – Consapevolezza dell’illiceità – Sufficienza –   Ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi – Legittimità – Fattispecie

Risulta legittima l’ordinanza comunale che dispone la rimozione di rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi diretta al proprietario del terreno anche quando solo in un momento successivo l’ARPA abbia accertato che si trattava di rifiuti in presenza dei quali si rendeva necessaria la bonifica del sito. Infatti, ex art. 192, d.lgs. n. 152/2006 è sufficiente che il soggetto sia consapevole dell’illiceità dell’azione commessa depositando rifiuti in una determinata area. Nella fattispecie, su un terreno edificabile sito nel Comune di Pontedera venivano scaricate terre e rocce di riempimento per innalzare di circa un metro la superficie dell’area e per costruire una pista di accesso ai cantieri edili. Soltanto dopo l’adozione dell’ordinanza comunale con la quale si disponeva la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, l’ARPA di Pisa accertava la presenza di sostanze inquinanti tra le quali idrocarburi e il Keu (un derivato del trattamento dei fanghi da concia di pellami) contaminato da cromo.