Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2023, n. 264

Giudizio amministrativo – Appello – Appalto – Erronea scelta del rito – Riqualificazione d’ufficio – Fattispecie

In tema di giudizio relativo agli appalti pubblici ex art. 120, Codice del processo amministrativo, non rientra nella disponibilità delle parti la scelta del rito che si applica per forza di legge, pertanto qualora la parte, in maniera erronea, proponga l’appello con rito ordinario, compete all’ufficio giudiziario riqualificarlo come rito speciale con le relative conseguenze e in particolare: a) fissare d’ufficio l’udienza di discussione; b) disporre l’integrazione del contributo unificato. Nella fattispecie, una sentenza di primo grado con oggetto un appalto pubblico era stata impugnata nel termine previsto dall’art. 120, Codice del processo amministrativo, ma nel modulo di deposito dell’appello non era stato indicato in maniera corretta “appello avverso sentenza nel rito di cui all’art. 120 c. p .a.”, bensì “appello avverso sentenza”, con il conseguente versamento del contributo unificato in misura prevista per il rito ordinario e non nella misura maggiore prevista per il rito speciale per gli appalti pubblici.